COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. TURRIACCO CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Fulvio CONDOLF.

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. TURRIACCO CALCIO e del suo PRESIDENTE sig. Fulvio CONDOLF. Con raccomandata dd. 26.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Fulvio CONDOLF, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.S.D. TURRIACCO CALCIO, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società faceva pervenire entro i termini una memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione compariva: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; nessuno per i deferiti. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Fulvio CONDOLF: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD TURRIACCO : € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. La motivazione. La C.D.T. in difetto di cause di giustificazione che valgano ad escludere la responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro rispettivamente ascritti, ritiene pacificamente provate le violazioni ad essi contestate.- La sanzione viene commisurata in ragione dei motivi addotti a loro difesa dai deferiti con la memoria scritta e del fatto che la società è incorsa in recidiva specifica.- Per tali ragioni la C.D.T. decide - di inibire il Presidente sig. Fulvio CONDOLF per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. TURRIACCO CALCIO l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it