COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. CJARLINS – MUZANE (Settore giovanile – Torneo Allievi “Moro – Macor – Menon”) in merito alla sanzione, infl

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’ A.S.D. CJARLINS – MUZANE (Settore giovanile – Torneo Allievi “Moro – Macor – Menon”) in merito alla sanzione, inflitta dal G.S.T. all’esito della gara A.S.D. CJARLINS-MUZANE / A.S.D. SAN LUIGI CALCIO disputata il 04.06.2010, della squalifica per 5 giornate effettive ai propri calciatori HODZA Bettim e PAULOVIC Sasa (in C.U. n° 43 del 16.06.2010) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 43 dd 16.06.2010 il G.S.T. infliggeva la squalifica per cinque gare ai calciatori HODZA Bettim e PAULOVIC Sasa "perché, a fine partita, i giocatori si sono resi autori di 10 minuti di follia; aggredendo con pugni, sberle e spinte, oltre ad insulti di ogni genere, alcuni Giocatori e Dirigenti della Società San Luigi ed anche contro un Dirigente della Società organizzatrice, facendolo addirittura cadere per terra senza per fortuna alcuna conseguenza, offrendo un vergognoso spettacolo ed un pessimo esempio nei confronti di tutti i giovani presenti”. Con tempestivo reclamo l’A.S.D. CJARLINS – MUZANE lamentava la iniquità del provvedimento, in quanto i due calciatori squalificati non avrebbero avuto alcun momento di follia, bensì avrebbero agito solo a causa delle provocazioni degli avversari, non viste dall’Arbitro; inoltre, il Dirigente della Società organizzatrice non sarebbe stato spinto a terra, bensì sarebbe caduto inciampando su un tubo dell’impianto di irrigazione. Conseguentemente, veniva richiesta la riduzione della sanzione, anche in ragione della assenza di seri precedenti a carico degli interessati. Esaminati gli atti alla riunione del 25.06.2010, non essendo stata avanzata alcuna richiesta di audizione, veniva esaminato il referto di gara stilato dall’Arbitro ed in forza del quale il G.S.T. era pervenuto alla propria decisione. Alla luce dei regolamenti processuali (Art. 35, co. 1.1. C.G.S., secondo cui i rapporti dell’arbitro fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare) non è ammissibile la mera generica negazione – ovvero reinterpretazione – del fatto occorso a fine gara, resa dalla reclamante. Nella fattispecie, il referto arbitrale è estremamente chiaro e dettagliato nel ricostruire la dinamica dell’occorso, senza che possano sorgere dubbi di sorta sulla responsabilità dei due calciatori interessati. Peraltro, quanto alla sanzione in concreto irrogata, va detto che le cinque giornate complessivamente applicate dal G.S.T. appaiono assolutamente congrue, in ragione del fatto che l’Arbitro ed i Dirigenti della Società organizzatrice del torneo – così come è dato evincere dal referto – avevano cercato di separare i due calciatori dagli avversari, e proprio in quel contesto si era determinata la caduta a terra di un Dirigente, insultato e spintonato fino a farlo, appunto, cadere a terra. La condotta appare tanto più biasimevole, ove si tenga conto del fatto che essa è stata posta in essere in occasione di un Torneo post - campionato, organizzato da una Società terza rispetto alle due che hanno preso parte all’incontro, ed un cui Dirigente ha infine patito le conseguenze dell’azione sopra descritta. Il reclamo pertanto deve essere respinto, siccome infondato. Va per l’effetto disposto, ai sensi dell’art. 33, c. 13 C.G.S., l’incameramento della tassa versata. P.Q.M. La C.D.T. – FVG così decide: - respinge il reclamo proposto dalla A.S.D. CJARLINS – MUZANE - conferma la squalifica di cinque giornate ciascuno, da scontarsi all’inizio della stagione 2010/2011, irrogata dal G.S.T. ai calciatori HODZA Bettim e PAULOVIC Sasa; - dispone l’incameramento della tassa di reclamo.
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