COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.C. RAVASCLETTO (Carnico Seconda Categoria) in merito alla squalifica per quattro giornate effettive di gara in

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO dell’A.C. RAVASCLETTO (Carnico Seconda Categoria) in merito alla squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al suo tesserato TREU DARIO (in C.U. n° 60 del 16.06.2010 Del. Tolmezzo). Con provvedimento pubblicato sul C.U. n° 60 dd 16.06.2010 Del. Tolmezzo, il G.S.T. squalificava per quattro giornate di gara il tesserato della AC RAVASCLETTO sig. TREU Dario con la seguente motivazione: per comportamento antiregolamentare consistito nell’aver ingiuriato l’Arbitro e nell’aver poi tentato di strappargli di mano il cartellino colpendolo alla mano. Con tempestivo reclamo l’A.C. RAVASCLETTO, impugnava tale decisione, senza però assolutamente indicare alcun motivo di lagnanza. Chiedeva inoltre di essere ascoltata personalmente “qualora lo si desideri”. Il reclamo è inammissibile. L’art. 33/5 C.G.S. dispone che i ricorsi devono essere motivati. Solo l’esposizione dei motivi di reclamo consente, infatti, alla C.D.T. in sede di appello di conoscere le ragioni delle doglianze e di poter conseguentemente giudicare. Non solo, ma essere sentiti dalla C.D.T. in sede di appello è un preciso diritto della reclamante, e il fatto di avvalersene oppure no fa parte della sua strategia difensiva. Per farlo valere, ai sensi dell’art. 36/6 C.G.S., chi reclama deve esplicitamente e chiaramente fare richiesta di audizione all’atto dell’invio dei motivi del reclamo. Il reclamante non può invero pretendere di delegare tale richiesta alla C.D.T. (“qualora lo si desideri”), che per definizione è organo terzo rispetto alla vicenda, e non può ovviamente organizzare la strategia difensiva dell’interessato. P.Q.M. La C.D.T.- FVG dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa.
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