COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. CALCIO TEOR e del suo PRESIDENTE all’epoca dei fatti, s

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. CALCIO TEOR e del suo PRESIDENTE all’epoca dei fatti, sig. Giuseppe BURBA. Con raccomandata dd. 2.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Giuseppe BURBA, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.S.D. CALCIO TEOR, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società faceva pervenire entro i termini una memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il dott. Pietro BRAMBATI, in rappresentanza della Società deferita, per delega dell’attuale Presidente avv. Guido PASTORI, nonchè in rappresentanza del deferito sig. Giuseppe BURBA (Presidente all’epoca dei fatti contestati), per delega rilasciata dallo stesso. Entrambe le deleghe venivano acquisite agli atti.- In sede di discussione, il dott. BRAMBATI illustrava i motivi che non hanno consentito lo svolgimento di attività nel settore giovanile, richiamando il contenuto della memoria difensiva già trasmessa. In particolare, evidenziava le difficoltà legate al fattore demografico, sottolineando comunque come il TEOR sia attivamente impegnato in collaborazioni con altre società nella promozione della attività giovanile. Le conclusioni. Il dott. BRAMBATI, munito delle apposite deleghe, formulava richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 23 C.G.S., con applicazione della sanzione in misura ridotta determinata in 20 (venti) giorni di inibizione per quanto riguarda la posizione del sig. Giuseppe BURBA (pena base gg. 30 di inibizione ridotta ex art. 23 CGS) ed € 300,00 (trecento) di ammenda per quanto riguarda la società (pena base 450,00 € di ammenda ridotta ex art. 23 CGS). Il Sostituto Procuratore Federale aderiva a tale richiesta, non essendo gli incolpati incorsi in recidiva. La motivazione. La C.D.T. in difetto di cause di giustificazione escludenti la responsabilità dei deferiti, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrue le sanzioni indicate, visti gli artt. 23 e 24 CGS, decide - di inibire il sig. Giuseppe BURBA per giorni 20 (venti), a tutto il 20/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. CALCIO TEOR l’ammenda di € 300,00 (trecento).
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