COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. SANTAMARIA e del suo PRESIDENTE sig. Fabrizio NIN. Co

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 109 DEL 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del PROCURATORE FEDERALE a carico della A.S.D. SANTAMARIA e del suo PRESIDENTE sig. Fabrizio NIN. Con raccomandata dd. 23.4 2010, il Procuratore Federale, ai sensi dell’art. 32 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva, deferiva a questa Commissione Disciplinare Territoriale, per la mancata partecipazione con una propria squadra all’attività del Settore Giovanile nella stagione sportiva 2009/2010, così come previsto dalle disposizioni contenute nel C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009: • il sig. Fabrizio NIN, Presidente, per la violazione di cui all’art. 1 del CGS in relazione all’art. 32, comma 1 e 7 del regolamento della L.N.D, come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n°1 della L.N.D. dell’1 luglio 2009; • la A.S.D. SANTAMARIA, iscritta al Campionato di Prima Categoria, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 del C.G.S. La convocazione. Il Presidente della C.D.T. tempestivamente notificava agli interessati ed alla Procura Federale formale avviso di convocazione per la trattazione del giudizio fissata per la riunione del 25.6.2010. La società ed il dirigente deferito non facevano pervenire entro i termini alcuna memoria scritta. Il dibattimento. All'udienza del 25 giugno 2010, dinanzi all’intestata Commissione comparivano: la Procura Federale rappresentata dal Sostituto Procuratore Federale dr. Salvatore GALEOTA; il sig. Fabrizio NIN, per sè ed in rappresentanza della società da lui presieduta. Dato luogo alla discussione, il sig. NIN faceva presente le obiettive difficoltà, di natura demografica ed anche di tipo economico, che rendevano impossibile per la sua società partecipare ai campionati giovanili. Le conclusioni. Il Sostituto Procuratore Federale concludeva per l'affermazione della responsabilità degli incolpati per le violazioni ad essi rispettivamente ascritte e per la loro conseguente condanna alle seguenti sanzioni: quanto al sig. Fabrizio NIN: inibizione per giorni 30 (trenta); quanto all’ASD SANTAMARIA : € 450,00 (quattrocentocinquanta) di ammenda, risultando provata la violazione contestata ed evidenziando la recidività specifica della Società. Il sig. Fabrizio NIN, per sè ed in rappresentanza della società, chiedeva l’applicazione del minimo della pena. La motivazione. La C.D.T., pur tenendo presenti le argomentazioni svolte a difesa dal Presidente della società SANTAMARIA, non ritiene che le stesse valgano a liberare gli interessati dalla responsabilità loro ascritta per l’inosservanza dell’obbligo di svolgimento dell’attività giovanile imposto dalla normativa richiamata; la sanzione viene commisurata in ragione delle difficoltà oggettive incontrate dalla società, per i motivi illustrati dal suo rappresentante, e della recidiva specifica in cui la stessa è incorsa.- Per tali ragioni la C.D.T. decide - di inibire il Presidente sig. Fabrizio NIN per giorni 30 (trenta), a tutto il 30/07/2010; - di comminare alla società A.S.D. SANTAMARIA l’ammenda di € 450,00 (quattrocentocinquanta).
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