COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 03/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 77 – Procura Federale – Deferimento del calciatore Jacopo Zunino e del signor Antonio Rollero, tesserati U.S. Sestri Levante

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 03/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 77 - Procura Federale - Deferimento del calciatore Jacopo Zunino e del signor Antonio Rollero, tesserati U.S. Sestri Levante per violazione art. 1/1 CGS e dell'U.S. Sestri Levante per responsabilità oggettiva nelle infrazioni compiute dai propri tesserati. Con atto del 29 aprile 2010, il Sostituto Procuratore Federale, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare: • Jacopo Zunino, calciatore tesserato per l’U.S. Sestri Levante; • Antonio Rollero, dirigente della società U.S. Sestri Levante; • La società U.S. Sestri Levante; il primo, per violazione dell’art. 1 c. 1 CGS, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme di tesseramento, per aver disputato tre gare nelle file della società U.S. Sestri Levante senza averne titolo perché al momento non tesserato; il dirigente Antonio Rollero per aver sottoscritto le tre distinte gara in cui dichiarava che il giocatore Jacopo Zunino era regolarmente tesserato; la società U.S. Sestri Levante, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 C.G.S. nelle violazioni ascritte al calciatore ed al dirigente. Sono presenti alla odierna riunione, l’Avv. Marco Stefanini per la Procura Federale, nonché i rappresentati della società U.S. Sestri Levante. Il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto l’accusa, concludendo con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Calciatore Jacopo Zunino. squalifica anni due; • Dirigente Antonio Rollero, inibizione temporanea per anni uno; • U.S. Sestri Levante: penalizzazione punti tre da scontarsi nel campionato 2010-2011 ed ammenda di € 1500,00. I rappresentanti dell’U.S. Sestri Levante si sono rifatti alla memoria depositata nei termini ribadendo come le inadempienze contestate siano la conseguenza di un mero errore commesso in buona fede dal vecchio segretario della società. La Commissione Disciplinare, presa visione degli atti, dai quali si evince che effettivamente il calciatore Jacopo Zunino ha preso parte a tre gare del campionato di competenza in posizione irregolare perchè sprovvisto di tesseramento, e che il dirigente Antonio Rollero ha sottoscritto le distinte delle tre gare, attestando falsamente la regolarità del tesseramento dello Zunino, attesa la buona fede che, però non esclude la colpa ritenuta grave perchè i fatti si riferiscono ad una società iscritta al massimo campionato di calcio Regionale, accoglie il principio di colpevolezza sostenuto dalla Procura Federale ed infligge le seguenti sanzioni:  Jacopo Zunino, calciatore tesserato U.S. Sestri Levante: squalifica fino al 31.10.2010 (art. 19 punto 1 lett. f CGS);  Antonio Rollero, dirigente tesserato U.S. Sestri Levante: inibizione temporanea fino al 31.12.2010 (art. 19 punto 1 lett. h CGS);  U.S. Sestri Levante, penalizzazione di punti uno nella classifica del Campionato di Calcio 2010-2011 (art. 18 punto 1 lett. g in relazione all’art. 10 CGS) oltre all’ammenda di € 1500. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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