COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 17/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 81 – Deferimento del signor Giuseppe Perpignano, presidente soc. GSD Bogliasco D’Albertis per violazione dell’art. 1/1 CGS

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 17/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 81 - Deferimento del signor Giuseppe Perpignano, presidente soc. GSD Bogliasco D'Albertis per violazione dell'art. 1/1 CGS e della Soc. GSD Bogliasco D'Albertis per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta al suo presidente. Su segnalazione del Comitato Regionale Liguria, la Procura Federale, accertato che il signor Michelangelo Curciarello, iscritto nei ruoli di allenatore di terza categoria presso il Settore Tecnico, aveva svolto, nella stagione 2009-2010 (più precisamente nel periodo 24.10.2009 – 23.01.2010), non in costanza di tesseramento, attività di allenatore nella squadra esordienti primo anno del GSD Bogliasco D’Albertis, ha deferito a questa Commissione Disciplinare: • Giuseppe Perpignano, presidente soc. GSD Bogliasco D'Albertis per violazione dell'art. 1/1 CGS in riferimento all’art. 36 comma 1 delle N.O.I.F., per aver consentito al signor Michelangelo Curciarello di svolgere, nella stagione 2009-2010, attività di allenatore non in costanza di tesseramento con la società, sino alla data del 26.01.2010 in cui interveniva formale tesseramento in qualità di tecnico per la sopra nominata società sportiva. • la Società GSD Bogliasco D’Albertis, per responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2 CGS per le condotte ascrivibili al presidente ed al tecnico. La posizione del signor Michelangelo Curciarello, stralciata dal presente deferimento, è stata inviata per competenza al giudizio della C.D. del Settore Tecnico. All’odierna riunione nessuna delle parti deferite è comparsa in giudizio né si è avvalsa della facoltà di depositare memorie difensive. E’ intervenuto, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Marco Stefanini, che ha concluso con l’affermazione della colpevolezza dei deferiti e con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Giuseppe Perpignano, presidente soc. GSD Bogliasco D'Albertis, inibizione temporanea per mesi due; • la Società GSD Bogliasco D’Albertis, responsabile diretta nella violazione ascritta al suo presidente: ammenda di € 400,00. La Commissione Disciplinare, ritenuto provato dalla documentazione allegata all’atto di deferimento il comportamento illecito presidente del GSD Bogliasco D’Albertis, accoglie le richieste sanzionatorie della Procura Federale, infigge al signor Giuseppe Perpignano la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi due e condanna la società GSD Bogliasco D’Albertis al pagamento dell’ammenda di € 400,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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