COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 83 – Procura Federale – Deferimento del calciatore Salvatore Capozza, tesserato USD Albianese e dei signori Pierino Arzà e Car
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 81 del 23/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 83 - Procura Federale - Deferimento del calciatore Salvatore Capozza, tesserato USD Albianese e dei signori Pierino Arzà e Carlo Lonieri tesserati per l'USD Albianese per violazione dell'art. 1/CGS e delle società USD Albianese e ASD Cristo Re per responsabilità oggettiva.
Il Sostituto Procuratore Federale, vista la documentazione fatta pervenire dal Presidente del Comitato Regionale Liguria, ha deferito a questa Commissione Disciplinare:
• Capozza Salvatore, calciatore, attualmente tesserato per l’USD Albianese, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 10 comma 6 CGS, per aver disputato tre gare del campionato di competenza, in posizione irregolare di tesseramento in quanto vincolato alla ASD Cristo Re.
• Pierino Arzà e Carlo Lonieri, dirigenti della USD Albianese, per violazione dell’art. 1/1 CGS, in quanto firmatari, il primo delle distinte di due delle tre gare in argomento ed il secondo della terza gara nelle quali affermavano che i calciatori indicati erano regolarmente tesserati per la propria società.
• USD Albianese, per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse a’ sensi art. 1 comma 5 CGS.
• L’ASD Cristo Re per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS nelle violazioni ascritte al proprio calciatore.
Alla odierna riunione le parti deferite non si sono costituite né si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. Marco Stefanini, ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti, emergente per tabula dalla documentazione allegata all’atto di deferimento, ed ha chiesto le seguenti sanzioni:
a) calciatore Salvatore Capozza: squalifica un anno;
b) Pierino Arzà e Carlo Lonieri: inibizione temporanea per mesi cinque;
c) USD Albianese: penalizzazione di punti tre nel campionato di calcio 2010-2011 ed ammenda di € 600,00.
d) ASD Cristo Re: ammenda di € 200,00.
Emergendo dalla documentazione in atti, i comportamenti illeciti del calciatore Salvatore Capozza e dei dirigenti Arzà e Lorieri, così come contestati dalla Procura Federale, alla Commissione Disciplinare non resta che emettere sentenza di condanna con le sanzioni di cui al dispositivo.
La Commissione Disciplinare delibera pertanto di infliggere:
- al calciatore Salvatore Capozza, la squalifica di anni uno;
- ai due dirigenti dell’USD Albianese, Pierino Arzà e Carlo Lonieri: inibizione temporanea per mesi cinque ciascuno;
- Alla USD Albianese, responsabile oggettiva delle violazioni compiute dai propri tesserati: penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato 2010 – 2011 ed ammenda di € 800,00.
- alla ASD Cristo Re: responsabile oggettiva della violazione compiuta dal calciatore Capozza Salvatore: ammenda di € 100,00.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva
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