COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEL Sig.. Francesco ZANETTI per violazione rispettivamente dell’Art. 1, comma 1 e 5, C.G.
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEL Sig.. Francesco ZANETTI per violazione rispettivamente dell'Art. 1, comma 1 e 5, C.G.S., anche in relazione all'Art. 66 NOIF,
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, esperiti gli adempimenti di rito, sentito il Rappresentante della Procura Federale, in contraddittorio con il sig Francesco ZANETTI, preso atto che i deferiti ed il Rappresentante della Procura hanno avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'Art. 23 C.G.S., nelle seguenti misure: per il sig Francesco ZANETTI mesi 2 di squalifica,
OSSERVA
il comportamento addebitato, risulta pienamente provato dalla documentazione in atti; pertanto non può trovare luogo nel caso in esame un provvedimento di proscioglimento.
La Commissione Disciplinare, preso atto delle richieste di applicazione della pena avanzate dai deferiti, in merito alle quali ha prestato il consenso il Rappresentante della Procura Federale, ritenute accoglibili le sanzioni concordate dalle parti in considerazione dell'entità e rilevanza dei comportamenti, visto l'Art. 23 C.G.S.
APPLICA
al sig Francesco ZANETTI mesi 2 di squalifica,.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Lombardia di comunicare direttamente alle parti la presente delibera.
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Comunicato Ufficiale N° 46 del 04/06/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO Società POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE – CAMPIONATO ALLIEVI - GIR. G – GARA DEL 9/05/2010 TRA ARDOR BOLLATE/BOLLATESE.
La Commissione Disciplinare Territoriale del CRL, letto il reclamo proposto dalla società POLISPORTIVA ARDOR BOLLATE; rilevato che come da delibera del Presidente Federale pubblicata sul C.U. n. 75/A della F.I.G.C. Del 19/01/2010 trascritto sul C.U. n. 32 del 25/02/2010, del CRL, i reclami alla Commissione Disciplinare devono pervenire o essere depositati presso la sede del CRL entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del C.U.
Rilevato che nella specie il reclamo è pervenuto presso la Sede del Comitato Regionale il 24/05/2010 e che il provvedimento disciplinare è stato pubblicato sul C.U. n. 42 del 20/05/2010 dalla Delegazione di Milano.
Tanto premesso e ritenuto
DICHIARA
INAMMISSIBILE il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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