COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VITOR REINOLDI DE QUIROZ CARREIRA, DANIEL DO NASCIMENTO PERUZZI LOREN

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI VITOR REINOLDI DE QUIROZ CARREIRA, DANIEL DO NASCIMENTO PERUZZI LORENA, MICHELE GIANCASPRO ED A.S.D. CAFFE’ PORTOS. Con provvedimento del 26 maggio 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe, per rispondere: - VITOR REINOLDI DE QUIROZ CARRIERA e DANIEL DO NASCIMENTO PERUZZI LORENA, calciatori attualmente tesserati per l’A.S.D. Caffè Portos, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, 10, commi 2 e 6, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo partecipato, nella corrente stagione sportiva, il primo a nr. quattro gare, il secondo a nr. cinque gare, valide per il Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C”, malgrado al momento non fossero tesserati per la società per la quale erano schierati; - MICHELE GIANCASPRO, dirigente dell’A.S.D. Caffè Portos, delle violazioni di cui all’art. 1, comma 1, 10, comma 6, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo sottoscritto, nella corrente stagione sportiva, le distinte di cinque gare valide per il Campionato di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C”, in cui dichiarava che i giocatori ivi indicati partecipavano alle gare sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado i calciatori Vitor Reinoldi De Quiroz Carriera e Daniel Do Nascimento Peruzzi Lorena non ne avessero titolo per difetto di tesseramento; - A.S.D. CAFFÈ PORTOS a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5, del Cgs. Con nota del 28 maggio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, 8° comma, del Codice di giustizia sportiva, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 15 giugno 2010, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Nei termini di rito, l’A.S.D. Caffè Portos ed il dirigente Michele Giancaspro facevano pervenire proprie memorie difensive, con le quali gli stessi ammettevano i propri errori e le proprie responsabilità. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e, per le parti deferite, l’A.S.D. Caffè Portos nella persona del l.r.p.t. sig.ra Marsili Sabrina. Il rappresentante della Procura Federale dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva con richiesta di condanne come da verbale di udienza. La Società deferita, ribadendo la propria buona fede, concludeva riportandosi alla memoria in atti. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e della Società deferita presente; • ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei deferiti in ordine ai fatti loro ascritti, di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente; • disattese le argomentazioni in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico dei deferiti, le cui responsabilità si riscontrano quantomeno nel non aver compiuto i necessari accertamenti presso la Federazione, come diligenza e prudenza avrebbero richiesto nel caso di specie; • ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai ridetti deferiti, in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei tesserati in oggetto costituisce una palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che a tale declaratorie consegue, a titolo oggettivo, la responsabilità della Società di loro appartenenza; • ritenuto, condividendo le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, di dover applicare alla Società la sanzione dell’ammenda e della penalizzazione di punti in classifica di cui all’art. 18 del Cgs, stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato; • ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione del diverso contributo dei deferiti. P.Q.M. in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei tesserati e della Società di loro appartenenza, a titolo di responsabilità oggettiva, applica a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni: a) squalifica per mesi quattro ciascuno ai calciatori Vitor Reinoldi De Quiroz Carriera e Daniel Do Nascimento Peruzzi Lorena; b) inibizione per mesi due al dirigente Giancaspro Michele; c) penalizzazione di punti tre nella classifica del Campionato di competenza da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010/2011 e l’ammenda di € 700,00 (settecento/00) all’A.S.D. Caffè Portos.
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