COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIGNANELLI STEFANO, ROSSETTI DANILO E DELLA F.C.D. REAL CAMER

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 200 del 17/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIGNANELLI STEFANO, ROSSETTI DANILO E DELLA F.C.D. REAL CAMERANESE. Con provvedimento del 6 maggio 2010 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • MIGNANELLI STEFANO delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 19, comma 2, e 22, comma 8, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver preso parte, con la mansione di assistente dell’arbitro, alla gara Appignanese/Real Cameranese del 12.12.2009, Campionato di Seconda Categoria, girone “E”, sebbene fosse stato inibito a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 Cgs fino al 16.12.2009, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato dal Comitato Regionale Marche in data 2.12.2009 sul Com. Uff. nr. 78; • ROSSETTI DANILO delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 19, comma 2, e 22, comma 8, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito, avendo sottoscritto anche la relativa distinta di gara, che il dirigente Mignanelli prendesse parte alla gara Appignanese/Real Cameranese del 12.12.2009, Campionato di Seconda Categoria, girone “E”, sebbene fosse stato inibito a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 Cgs fino al 16.12.2009; • F.C.D. REAL CAMERANESE, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed al proprio Dirigente,. Con nota del 28 maggio 2010 questa Commissione, ai sensi dell’art. 30, comma 8, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e tutti i deferiti, assistiti da unico legale. All’inizio del dibattimento, tutti i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 del Codice di giustizia sportiva, sulle quali ha espresso il proprio consenso il rappresentante della Procura Federale. A seguito di tali istanze, la Commissione ha adottato, dandone contestuale lettura, la seguente ORDINANZA “La Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Marche, premesso • che, con atto del 6 maggio 2010, il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione: 1) Mignanelli Stefano; 2) Rossetti Danilo; 3) F.C.D. Real Cameranese, per rispondere: • Mignanelli Stefano delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, e 19, comma 2, e 22, comma 8, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver preso parte, con la mansione di assistente dell’arbitro, alla gara Appignanese/Real Cameranese del 12.12.2009, Campionato di Seconda Categoria, girone “E”, sebbene fosse stato inibito a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 Cgs fino al 16.12.2009, con provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato dal Comitato Regionale Marche in data 2.12.2009 sul Com. Uff. nr. 78; • Rossetti Danilo delle violazioni di cui agli artt. 1, comma 1, 19, comma 2, e 22, comma 8, del Codice di giustizia sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver consentito, avendo sottoscritto anche la relativa distinta di gara, che il dirigente Mignanelli prendesse parte alla gara Appignanese/Real Cameranese del 12.12.2009, Campionato di Seconda Categoria, girone “E”, sebbene fosse stato inibito a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 14 Cgs fino al 16.12.2009; • la F.C.D. Real Cameranese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente ed al proprio Dirigente, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di giustizia sportiva; • che, all’inizio del dibattimento, tutti i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzioni ai sensi dell’art. 23 Cgs; • che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visti - l’art. 23, comma 1, del Cgs, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura; - l’art. 23, comma 2, del Cgs, secondo il quale l’organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato - che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; - che, in particolare, le sanzioni sono state così determinate: - Mignanelli Stefano: sanzione base 3 mesi di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a mesi due; - Rossetti Danilo: sanzione base 1 mese di inibizione, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, a giorni venti; - F.C.D. Real Cameranese: sanzione base € 800,00, diminuita, in applicazione dell’art. 23 del Cgs, ad € 550,00; dispone l’applicazione delle seguente sanzioni: - Mignanelli Stefano: mesi due di inibizione; - Rossetti Danilo: giorni venti di inibizione; - F.C.D. Real Cameranese: ammenda di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
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