COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 151 DEL 09.06.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1. DEFERIMENTO DEI SIGNORI CAIMANO RAFFAELE E CAIMANO EUGENIO DELLA SOCIETA’ G.S. RUFRAE La Commissione Disciplinare, letti gl

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 151 DEL 09.06.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1. DEFERIMENTO DEI SIGNORI CAIMANO RAFFAELE E CAIMANO EUGENIO DELLA SOCIETA’ G.S. RUFRAE La Commissione Disciplinare, letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 22 marzo 2010 con i quali ha deferito CAIMANO Raffaele e CAIMANO Eugenio, calciatori della società A.S.D. GS RUFRAE VENAFRO per i fatti verificatisi durante la gara di 2^ Categoria Girone A del Campionato 2008/2009 giocata il 23.11.2008 contro il Cerro al Volturno, ha convocato le parti per la riunione del 20 maggio 2010. Va osservato che gli atti relativi ai due deferiti sono stati stralciati dal procedimento che riguardava il deferimento anche di Caimano Giovanni e della società A.S.D. Rufrae Venafro a seguito della decisione di questa C.D. del 29 aprile 2010. Sono presenti l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale, nonché il Sig. Caimano Raffaele ed il Sig. Caimano Eugenio. Viene depositato accordo ex art. 23 del C.G.S. per entrambi i deferiti, che riporta le sanzioni concordate con la Procura Federale. La Commissione Disciplinare, richiamata la decisione del 29 aprile 2010 per le parti in comune con la presente trattazione, ritenute congrue le sanzioni concordate, sanziona i calciatori Caimano Raffaele e Caimano Eugenio nei limiti dell'accordo stesso. P.Q.M. DISPONE applicarsi ai calciatori CAIMANO Raffaele e Caimano Eugenio la sanzione della squalifica per mesi quattro, come concordata con la Procura Federale e risultante nell'accordo ex art. 23 C.G.S. depositato.
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