COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 21.06.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.2. DEFERIMENTO DEL SIGNOR RUSSO CARMELO(CALCIATORE DELLA SOCIETA’ BOYS FONTEGRECA) E DELLA SOCIETA’ A.S.D. BOYS FONTEGRECA
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.crmoliselnd.come sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 21.06.2010
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
5.3.2. DEFERIMENTO DEL SIGNOR RUSSO CARMELO(CALCIATORE DELLA SOCIETA’ BOYS FONTEGRECA) E DELLA SOCIETA' A.S.D. BOYS FONTEGRECA
La Commissione Disciplinare ,
letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 14 maggio 2010 con i quali ha deferito Russo Carmelo, nella sua qualità di Calciatore della A.S.D. Boys Fontegreca, per avere tenuto un comportamento derisorio e scorretto nei confronti dell'arbitro della gara giocata il 25.01.2010 tra i Boys Fontegreca e lo Sporting Pettoranello il giorno successivo alla gara, nonché la stessa società A.S.D. Boys Fontegreca per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio calciatore Russo Carmelo.
Verificata la regolarità delle convocazioni si procede alla trattazione del deferimento.
E' presente l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale.
Nessuno è presente per i deferiti, né é pervenuta alcuna richiesta da parte degli stessi.
Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver fatto presente che la responsabilità del deferito sig. Russo Carmelo risulta pienamente provata, conclude richiedendo la applicazione della sanzione della squalifica per tre giornate per il calciatore Russo Carmelo e della sanzione della ammenda di euro 300,00 per la società A.S.D. Boys Fontegreca.
La Commissione Disciplinare, visti gli atti allegati al deferimento e tenuto conto delle risultanze delle indagini espletate dalla Procura Federale, ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura Federale possa essere ridotta perché il comportamento del calciatore nei confronti dell'arbitro è stato ricondotto ad una frase ed un gesto senza conseguenze alcuna per l'arbitro. Nel fissare la sanzione viene tenuto anche conto che né il Russo e né la società Boys Fontegreca sono comparsi benché ritualmente convocati.
P.Q.M.
delibera di riconoscere la responsabilità dei deferiti e sanziona con la squalifica per due giornate il calciatore Russo Carmelo e con la ammenda di 150,00 euro la società A.S.D. Boys Fontegreca.
Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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