COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 21.06.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1. DEFERIMENTO DEL SIG. CARANFA ALDO (DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ FRENTANA LARINO) E DELLA SOCIETÀ A.S. FRENTANA LARINO La C

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul COMUNICATO UFFICIALE N. 154 DEL 21.06.2010 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 5.3.1. DEFERIMENTO DEL SIG. CARANFA ALDO (DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ FRENTANA LARINO) E DELLA SOCIETÀ A.S. FRENTANA LARINO La Commissione Disciplinare , letti gli atti trasmessi dalla Procura Federale il 26 aprile 2010 con i quali ha deferito Caranfa Aldo, nella sua qualità di Dirigente della A.S.D. Frentana Larino, per avere rilasciato alla stampa giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale ed in particolare dell'arbitro della gara Frentana Larino - Virtus Santangiolese disputata il 14.02.2010, nonché la stessa società A.S.D. Frentana Larino per responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al dirigente Caranfa Aldo. Verificata la regolarità delle convocazioni si procede alla trattazione del deferimento. E' presente l’Avv. Raffaele Teodoro, in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è presente per i deferiti, né é pervenuta alcuna richiesta da parte degli stessi. Il rappresentante della Procura Federale, dopo aver fatto presente che la responsabilità del deferito sig. Caranfa Aldo risulta pienamente provata, conclude richiedendo la applicazione della sanzione della inibizione per mesi cinque per il dirigente Caranfa Aldo e della sanzione della ammenda di euro 700,00 per la società A.S.D. Frentana Larino. La Commissione Disciplinare, tenuto conto della documentazione prodotta dalla Procura Federale e delle frasi dette dal Caranfa riportate sul quotidiano Primo Piano, da questi non smentite, ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura Federale possa essere ridotta considerate le parole proferite ed il senso che esse vanno ad avere in un contesto di rappresentazione dell'accaduto al Presidente del Comitato Regionale. Nel fissare la sanzione viene tenuto anche conto che né il Caranfa e né la società Frentana Larino sono comparsi benché ritualmente convocati. P.Q.M. delibera di riconoscere la responsabilità dei deferiti e sanziona con la inibizione fino al 30 settembre 2010 il dirigente Sig. Caranfa Aldo e con la ammenda di 300,00 euro la società A.S. Frentana Larino. Manda alla Segreteria del C.R. Molise per quanto di competenza in merito alle sanzioni irrogate.
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