COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sig. Cipolla Cristian (calciatore Pol. Lilbertas Borgo Molara – Pa) – avverso personale squalifica fino al 31 Gennai

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 489 del 01/06/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sig. Cipolla Cristian (calciatore Pol. Lilbertas Borgo Molara – Pa) – avverso personale squalifica fino al 31 Gennaio 2011 Gara Calcio a 5 Play off C/1: Pol. Lib. Borgo Molara – A.S.D. Futsal Battiati del 22 Maggio 2010 Comunicato Ufficiale 486/C5 del 27 Maggio 2010 Procedimento 315/A Con appello personale ricorre entro i termini prescritti il calciatore Cipolla Cristian avverso il provvedimento indicato in epigrafe. Eccepisce il ricorrente lo stupore nel leggere le motivazioni della suddetta squalifica presumendo che altri sia stato l’autore dell’irresponsabile atto in danno dell’Arbitro effettuato. Tuttavia riconosce la colpevolezza del proprio contegno offensivo ed irriguardoso tenuto nei confronti dell’Arbitro all’atto di lasciare il terreno di giuoco e, nel presentare le scuse per tale condotta non regolamentare, chiede l’accoglimento del ricorso. La Commissione Disciplinare Territoriale, esaminati gli atti ufficiali ed i motivi d’appello, osserva: quanto riportato dall’Arbitro nel proprio referto appare chiaro e circostanziato, e non offre alcun dubbio sulla condotta tenuta dal Cipolla Cristian sia per il motivo d’espulsione (offese all’Arbitro), sia per le reiterate frasi irriguardose e per il lancio di parastinchi all’indirizzo dell’Arbitro, atti compiuti dopo l’espulsione e fuori dal recinto di giuoco; purtuttavia questo Organo Giudicante, nell’acclarare il biasimevole contegno tenuto dall’appellante nei fatti descritti, non avendo l’Arbitro conseguito alcun danno fisico, ritiene di contenere la squalifica come riportato in dispositivo. P.Q.M. DELIBERA di determinare la squalifica a carico del calciatore Cipolla Cristian ( Pol. Lib. Borgo Molara) a tutto il 30 Novembre 2010. Per l’effetto, si dispone la restituzione della tassa versata nella misura di € 65,00
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