COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 77 del 25/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 35/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di: 1. Besnik Rustemi, calciatore, attualmente tess
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 77 del 25/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
35/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:
1. Besnik Rustemi, calciatore, attualmente tesserato per la U.S.Marinese;
2. Herrera Michael, calciatore, attualmente tesserato per il F.C.D. Chiusdino;
per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 6 del C.G.S.;
3. F.C.D. Chiusdino. per la responsabilità oggettiva ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al suo tesserato.
Il G.S. Territoriale di Pisa a conclusione della delibera avente ad oggetto l’esito della gara U.S.D. Marinese – Urbino Taccola Uliveto, disputata in data 6 febbraio 2010, ha disposto il rinvio degli atti alla Procura Federale al fine di accertare la posizione dei calciatori Michael Herrera e Besnik Rustemi, partecipanti alla gara nella squadra USD Marinese, pur essendo rispettivamente il primo tesserato per il F.C.D Chiusdino a decorrere dal 21 settembre 2009 ed il secondo non tesserato per alcuna società perché svincolato.
La Procura Federale, acquisiti gli atti di gara nonché le schede del tesseramento di entrambi i calciatori, ha disposto il loro deferimento unitamente a quello della Società F.C.D Chiusdino rilevando che la U.S. Marinese e il Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra sono stati già oggetto di sanzione da parte del G.S.T. di Pisa con decisione del 16 febbraio 2010.
A seguito di rituale convocazione è qui presente l’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto, in rappresentanza della Procura Federale.
Non è presente alcuno dei soggetti deferiti: il calciatore Besnik Rustemi ha inviato, via fax in data 16 u.s., la comunicazione di non potere essere presente all’adunanza per motivi di lavoro.
In apertura di dibattimento il Presidente del Collegio riassume i motivi del provvedimento della Procura dando atto che la società Chiusdino ha depositato in data 19 maggio u.s. una nota a difesa, con relativa documentazione allegata, con la quale si afferma che la posizione di tesseramento del calciatore Herrera al momento della gara era regolare e che la attribuzione del tesseramento a favore della U.S.D. Chiusdino era frutto di un errore del competente Ufficio federale.
Alla nota è stata allegata copia della scheda di tesseramento dalla quale risulta che il calciatore Herrera Michael, nato il 6/9/1991. risulta tesserato per U.S. Marinese a decorrere dal 21.09.2009, come da comunicazione trasmessa alla Società dal C.R. Toscana, in data 7 ottobre 2009.
Il rappresentante della Procura Federale viene quindi invitato ad esporre la posizione dell’Ufficio.
Per quanto riguarda la posizione del calciatore Michael Herrera, l’Avvocato esamina in questa sede la documentazione depositata dalla Società Chiusino e non allegata alla copia in suo possesso.
A seguito di tale esame ritiene doversi revocare il provvedimento assunto a carico del calciatore e conseguentemente della Società, perché il fatto imputato non sussiste.
In riferimento al calciatore Besnik Rustemi precisa che lo stesso risulta svincolato a decorrere dal 1 luglio 2009, senza che sia stato tesserato in epoca successiva per alcuna società, per cui la sua partecipazione alla gara U.S.D. Marinese/Urbino Taccola Uliveto risulta irregolare.
In conseguenza di ciò ed in applicazione della normativa vigente chiede irrogarsi al calciatore Rustemi la squalifica per anni due.
La C.D. in sede di decisione, esaminata la documentazione prodotta a difesa, controllatane, attraverso una specifica indagine presso il C.R.T., la fondatezza, delibera non doversi procedere nei confronti del calciatore Herrera e della Società F.C.D. Chiusdino per insussistenza del fatto ascritto.
Per quanto concerne il calciatore Besnik, rilevato che la irregolarità della sua partecipazione relativa alla sola gara indicata risulta provata per tabulas, ritiene lo stesso passibile di sanzione da commisurarsi alla entità della infrazione commessa.
Al fine di tale determinazione il Collegio ritiene doversi attenere sia ai propri precedenti specifici sia all’orientamento della C.D.N., dovendosi tener conto che la violazione è avvenuta per una sola gara.
P.Q.M.
la C.D. infligge al calciatore Besnik Rustemi la squalifica per due giornate di gara.
Proscioglie il calciatore Herrera Michael e la F.C.D. Chiusdino per insussistenza del fatto contestato.
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