COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 48/ P – stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale Con provvedimento n. 8846/1125pf-09/SP/blp la Procura Federale

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 79 del 30/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 48/ P - stagione sportiva 2009/2010 – Deferimento della Procura Federale Con provvedimento n. 8846/1125pf-09/SP/blp la Procura Federale ha assunto, nei confronti dei Tesserati e degli Enti che di seguito si indicano, il provvedimento sopraccitato: A) calciatori - SALVIATI Giuseppe, calciatore tesserato: all’epoca dei fatti: per la Società U.S.C. Montelupo; - DI MASSA Francesco, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Gracciano; - MELE Alfonso, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Graccìano; - PALLADINO Simone, calciatore tesserato., all’epoca dei fatti, per la Società Audace Galluzzo A.S.D.; - ESPOSITO Antonio, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società SS. Audace Galluzzo A.S.D.; - Sig. ROSATI Tommaso, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Lastrigiana; - ALESSI Giovanni, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.O. Lastrigiana; - DE TOMMASO Catello, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S.D. Lastrigiana; - SILVESTRE Emanuele, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.S. D. Lastrìgiana; - LIMONE Angelo, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.C. Sansovìno S.r.l.; - SPARACO Antonto, calciatore tesserato, allepoca dei fatti, per la Società AO. Sansovino S.r.i.; - PICCIRILLO Michele, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.C. Sansovino S.r.l.; - BUCCI Benedetto, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.C. Sansovino S.r.l.; - BOTTONE Vincenzo, calciatore tesserato: all’epoca dei fatti, per la Società AO. Sansovino S.r.l.; - CAPUTO Marco, calciatore tesserato, all’epoca dei fatti, per la Società A.C. Sansovino S.r.l. per rispondere: - i giovani calciatori Salvìati Giuseppe. Di Massa Francesco, Mele Alfonso, Palladino Simone, Esposito Antonio, Rosati Tommaso, Alessi Giovanni, De Tommaso Catello, Silvestre Emanuele, Limone Angelo, Sparaco Antonio, Piccirillo Michele, Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo, Caputo Marco, della violazione di cui all’art.1, comma 1, del C.G.S., e art, 40, comma 3, delle N.O.l.F. per i comportamenti posti in essere in occasione dei tesseramentì in questione in assenza dei requisiti previsti da tale ultima norma ed in particolare dell’obbligo dì residenza con la famiglia; - i giovani calciatori Limone Angelo, Sparaco Antonio, Piccirillolo Michele, Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo e Caputo Marco, Scialò Simone, Ugramin Roberto e Salvati Giuseppe della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 2, del C.G.S. in relazione agli artt. 39 e 40, comma 3, delle NO.LF., per avere disputato nelle file rispettivamente della Società NO. Sansovino S.r.l. e dell’USO. MONTELUPO, nella stagione agonistica 2008-2009, numerose gare del campionato giovanile di competenza senza essere in possesso del regolare tesseramento; B) dirigenti - BOSCHERINI Remo, all’epoca dei fatti Segretario della Società 3.8. Audace Galluzzo; - CARDINALI Giuliano.all’epoca dei fatti tesserato con la Società SS. Audace Galluzzo; - CORRADI Enrico, all’epoca dei fatti tesserato con la Società SS. Audace Galluzzo; - DANIELI Elia, all’epoca dei fatti tesserato con la Società 5.5. Audace Galluzzo; - MELE Fabio, all’epoca dei fatti tesserato con la Società 3.8. Audace Galluzzo; - LODOVICHI Aldo all’epoca dei fatti tesserato con la Società A O. Sansovino Srl.; - ALBANESE Luca, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino srl; - BICCHI Ernesto, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino S.r l.; - PADUANO Antonio, all’epoca dei fatti tesserato con la Società A.O.Sansovino Srl; - PRESTI Enzo, all’epoca dei fatti tesserato con la Società AC, Sansovino srl; - SPARTA Salvatore, all’epoca dei fatti tesserato con la Società AS. Sansovino Srl. per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 3, del C.G.S., per non essersi presentati innanzi agli Organi della Giustizia Sportiva sebbene regolarmente convocati e senza addurre valida e credibile giustificazione; - SPARTA Daniele, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino srl- - ALBANESE Luca, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino srl - BICCHI Ernesto, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della Società AC. Sansovino S.r l. per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 e all’art. 10, commi 2 e 5, nonché all’art. 17, comma 8 del CGS., per avere attestato sulle distinte dì gara in occasione degli incontri disputati nei campionati giovanissimi regionali e allievi A, stagione agonistica 2008-2009, la regolarità della posizione di tesseramento dei giovani calciatori Limone Angelo, Sparaco Antonio, Pìccìrillo Michele. Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo e Caputo Marco, in assenza dei requisiti all’uopo richiesti dalla normativa federale: TOFANI Sebastiano, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S.C. Montelupo: per rispondere: 1) in riferimento alla vicenda che ha interessato il giovane calciatore Salvati Giuseppe: a) la violazione dell’art. 1, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S. e dell’art, 40, comma 3 delle N.O.I.F. per aver proceduto al tesseramento del calciatore in assenza dei requisiti all’uopo previsti dalla normativa federale; b) la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS., in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F., sempre con riferimento al precetto cui all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.. per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sulla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenne, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica dello stesso, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.111989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C; 2) con riferimento alla posizione dei giovani calciatori Scialò Simone, Ugramin Roberto e Salvati Giuseppe: a) la violazione degli art 1, comma 1. 10, commi 2 e 6 del C.G.S. per aver impiegato i predetti atleti nel campionato allievi regionali nell’ambito della stagione 2008-2009, a far data dal 7.09.2008. 3) con riferimento alla vicenda che ha interessato i giovani calciatori Manfregola Antonio, Peccerella Domenico, Scìalò Simone e Ugramìn Roberto: a) la violazione dell’art.1, comma 1, in relazione all’art. 2, comma 3., dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F,, sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e dì vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente sì attiene l’attività giovanile della FIGC; 4) con riferimento alla vicenda che ha interessato i giovani calciatori Manfregola Antonio, Peccerella Domenico, Scialò Simone, Ugramìn Roberto e Salvati Giuseppe: a) la violazione dell’art. 10, comma 1. del C.G.S. per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’ opera sistematica e continuative del signor lmprota Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; - BARTOCCI Jacopo, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società U.S.C. Montelupo cui viene addebitato, con riferimento ai calciatori Manfregola Antonio, Peccerella Domenico, Scialò Simone, Ugramìn Roberto e Salvati Giuseppe: a) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S in relazione all’art 2, comma 3. dello Statuto e all’art. 91, comma 1. della N.O,I,F, nonché con riferimento al precetto cui all’art 40. comma 3, delle N.O.I.F., per avere omesso in sede di tesseramento ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva situazione anagrafica del nucleo familiare del giovane calciatore Salvati Giuseppe, nonchè per essersi totalmente disinteressato sulla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C; b) la violazione dell’art. 10, comma 1, del CGS per essersi avvalso per il tesseramento dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor lmprota Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; c) la violazione degli art. 1, comma 1,e art.10, commi 2 e 6 del C.G.S. per aver impiegato gli atleti Scialò Simone, Ugramin Roberto e Salvati Giuseppe nel campionato allievi regionali nell’ambito della stagione 2008-2009, a far data dal 7.09.2008. - PACINI Gianni Luca; all’epoca dei fatti Presidente della Società A.C. Maliseti, con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Colombo Simone, La Roia Stefano, Pacifico Antonio e Arduino Vincenzo. Nel suo comportamento si deve ravvisare: - a) la violazione dell’at 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all’at 2, comma 3, dello Statuto e all’at 91, comma 1, della N.O.I.F., sempre con riferimento al precetto di cui all’art, 40, comma 3 delle N.O.I.F, per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché per avere omesso ogni controllo e vigilanza circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.l.G.C; b) la violazione dell’art 10, comma 1, del C.G.S. per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione. dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; - CONFORTI Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Certaldo; per la sua condotta quale Presidente della Società A.S.D. Certaldo, con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Di Sano Salvatore, Scaperrotta Roberto. Amato Antonio, Mastria Davide Antonio, Magro Antonio, Arduino Vincenzo, Prete Pietro, Comito Gianni Roberto, Facchini Antonio, Esposito Francesco e Petrone Giuseppe, si deve ravvisare: a) la violazione dell’art 1. comma 1, del C.G.S., in relazione all’at 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F. sempre con riferimento al precetto di cui all’at 40, comma 3 delle N.O.I.F.,per aver omesso ogni controllo, cautela e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché per avere omesso ogni controllo e vigilanza circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi; con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo dei 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.l.G.C; b) la violazione dell’art. 10, comma 1. del C.G.S. per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario si sensi della normativa federale; - PACE Luciano, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Gracciano; nella condotta del signor Pace Luciano, Presidente della Società A.SD. Gracciano sino al 27.01.2009, con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Di Massa Francesco, Mele Alfonso, Tarantino Mario Antonio e Ghezza Marco, si deve ravvisare: a) la violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione all’art. 2 comma 3, dello Statuto e all’art, 91, comma 1, della N.O.I.F., e nonché con riferimento al precetto cui all’art. 40. comma 3, delle N.O.I.F,. per avere omesso in sede di tesseramento ogni cautela, controllo e vigilanza sulla effettiva situazione anagrafica del nucleo familiare dei giovani calciatori Di Massa Francesco e Mele Alfonso. nonché per essersi totalmente disinteressato sulla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente sì attiene l’attività giovanile della F.I.G.C; b) la violazione dell’art. 10, comma 1 del C.G.S. per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; - CIARDIELLO Michele, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. Gracciano dal 27.01 .2009: con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Di Massa Francesco. Mele Alfonso. Tarantino Mario Antonio e Ghezza Marco, si deve ravvisare: a) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F,. sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C; b) la violazione dell’art. 10, comma 1, del C.G.S. per aver intrattenuto nella gestione dei suddetti giovani calciatori e sulla ricerca di giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa nella fase di reclutamento degli stessi dei signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e non autorizzato a svolgere l’attività dì intermediario in ordine ai tesseramenti in questione; - BARTALESI Sergio, all’epoca dei fatti tesserato con la Società A.S.D. Gracciano. Nella condotta del signor Bartalesi Sergio, nella qualità di componente il Consiglio Direttivo della Società A.S.D. Gracciano, con riferimento e alla vicenda che ha visto coinvolti i giovani calciatori Di Massa Francesco, Tammaro Matteo, Mele Alfonso, Tarantìno Mario Antonio e Ghezza Marco, deve ravvisarsi: la violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; - GRASSINI Franco Presidente della Società U.S.D. Virtus Calcio Poggibonsi con riferimento al tesseramento del calciatore Tarantino Mario Antonio si ravvisa: a) la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 39, c. 2, delle N.O.I.F. non risultando la lista di trasferimento relativa alla stagione 2009/2010 essere stata sottoscritta nè dal calciatore nè dai genitori esercenti la potestà; b) la violazione dell’art. 10,c.1, del C.G..S. per essersi avvalso dell’opera sistematica e continuativa nella fase di reclutamento degli stessi dei signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e non autorizzato a svolgere l’attività dì intermediario; - MIGLIORI Danilo Presidente della S.S. Audace Galluzzo e BOSCHERINI Remo quale segretario della medesima società, in relazione al tesseramento dei giovani Palladino Simone e Esposito Antonio, si addebita. a) la violazione dell’art. 1, c. 1, dell’art. 10, c.1 del C.G.S. e dell’art.40,c. 3, delle N.O.I.F. b) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F,. sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C; c) la violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; - MASI Carlo, Presidente DLF Firenze Calcio con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Borrelli Vincenzo, Scapparrotta, Auriemma Claudio, si ravvisa : a) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F,. sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; b) la violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; - DEL RIO Giuliano, Presidente della Società U.S. Vicchio A.S.D., in relazione al tesseramento dei calciatori Saggiomo Luigi, Cantisani Domenico, Pipitone Diego, Tranchino Cristian e Greco Matteo a) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F,. sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; b) la violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; ANTONELLI Giampiero, nella sua qualità di Direttore Sportivo della Società ASD Vicchio relativamnete alla vicenda dei giovani calciatori Saggiomo Luigi, Cantisani Domenico, Pipitone Diego, Tranchino Cristian e Greco Matteo gli viene contestata la violazione la violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; FUSI Fabrizio, Presidente della Società A.S.D. San Donato Tavarnelle, con riferimento al tesseramento dei calciatori Palombo Francesco, Di Marzio Vincenzo, Topa Salvatore Perdichizzi Salvatore Palazzo Alessandro Di Falco Luca per rispondere : a) la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F,. sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; b) la violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale, SALVIETTI Silvio, responsabile del Settore Giovanile della Società San Donato Tavarnelle, con riferimento al tesseramento dei calciatori Palombo Francesco, Di Marzio Vincenzo, Topa Salvatore Perdichizzi Salvatore Palazzo Alessandro Di Falco Luca per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale; CORTI Marco, Presidente della A.S. Lastrigiana e GALLO Enrico, d.s. della medesima società per rispondere: a), in riferimento al tesseramento dei calciatori Rosati Tommaso,Alessi Giovanni, De Tommaso Catello e Silvestre Emanuele, la violazione dell’art.1,c..1, e dell’art.10,c.2, del C.G.S., nonché dell’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F. per aver, dapprima richiesto il tesseramento senza produrre la necessaria documentazione e per aver poi ottenuto lo stesso in assenza dei requisiti previsti dalla norma; b) con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Rosati Tommaso, Alessi Giovanni, De Tommaso Catello, Silvestre Emanuele, Foggetti Antonio, Lucchesi Tommaso e De Caprio Matteo, la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1, della N.O.I.F,. sempre con riferimento al precetto di cui all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver omesso ogni cautela, controllo e vigilanza in ordine alla reale sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, nonché circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i cosiddetti diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11.1939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C.; c) la violazione dell’art. 10, comma 1. del CGS per essersi avvalso, per il tesseramento (e per le attività ad esso connesse) dei predetti giovani calciatori provenienti da altra Regione, dell’opera sistematica e continuativa del signor Improta Antonio, soggetto non tesserato e comunque non autorizzato a svolgere l’attività di intermediario ai sensi della normativa federale, VELTRONI Valentina, Presidente dell’A.C. Sansovino s.r.l. per rispondere 1) in riferimento ai giovani calciatori Limone Angelo, Sparaco Antonio, Piccirillo Michele., Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo, Caputo Marco la violazione dell’art. 1 c.1 e art. 10 c. 2 e 6 C.G.S e art 40 c. 3 delle NOIF per avere, dapprima richiesto il tesseramento senza produrre la necessaria documentazione e per aver poi impiegato i predetti calciatori in gare dei campionati giovanili giovanissimi e allievi, stagione agonistica 21009/2010 in posizione di tesseramento irregolare; 2) con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Limone Angelo, Sparaco Antonio, Piccirillo Michele., Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo, Caputo Marco, Zini Alfredo, Salemme Tommaso, Amato Marco, Salemme Gennaro, Barbaro Ciro, Presti Andrea, Ruggiero Gaetano e Stigliano Raffaele, 2.a) la violazione dell’art.1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1 delle N.O.I.F., sempre con riferimento al precetto dì cui all’at 40, comma 3 delle N.O.I.F. per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sia sulla effettiva sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, e circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v, Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20,114939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.l.G,C: 3) con riferimento al giovane calciatore Sparaco Antonio, la violazione dell’art.1, c. 1, e dell’art. 10, c.2, del C.G.S, in relazione all’art. 40, c. 3 e 3 bis delle N.O.I.F. per aver preteso somme di denaro dal genitore Sparaco Nicola, al fine di rilasciare lo svincolo del tesseramento del predetto calciatore; SOCCIARELLO Giorgi e CRESTI Mauro, quali responsabili di fatto del Settore Giovanile della Società A.C. Sansovino e, come tali soggetti che hanno svolto una attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S., con riferimento al tesseramento dei giovani calciatori Limone Angelo, Sparaco Antonio, Piccirillo Michele., Bucci Benedetto, Bottone Vincenzo, Caputo Marco, Zini Alfredo, Salemme Tommaso, Amato Marco, Salemme Gennaro, Barbaro Ciro, Presti Andrea, Ruggiero Gaetano e Stigliano Raffaele, si deve ravvisare: a) la violazione dell’art. 1 comma 1 del G.G.S., art. 10, commi 2 e 6, del CGS e art 40 comma 3, delle NOIF per aver dapprima richiesto il tesseramento senza produrre la necessaria documentazione e poi per aver impiegato i predetti calciatori in gare dei campionati giovanili giovanissimi e allievi, stagione agonistica 2005-2009, in posizione irregolare di tesseramento; b) la violazione dell’art.1, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art 2, comma 3, dello Statuto e all’art. 91, comma 1 delle N.O.I.F., sempre con riferimento al precetto dì cui all’art 40, comma 3 delle N.O.I.F. per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sia sulla effettiva sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, e circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto di quelle condizioni ambientali e di vita che rappresentano i diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v, Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20,114939) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.l.G,C: - il Sig. IMPROTA Antonio, soggetto che, ancorché non tesserato, nella vicenda de qua, ha svolto attività, continuativa ed organizzata, indubbiamente rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del C.G.S, nell’interesse di molteplici Società sportive, in quanto finalizzata al reclutamento di numerosi giovani calciatori provenienti da Regioni dell’Italia Meridionale da collocare secondo singole necessità tecniche presso le Società U.S.C. Montelupo, A.C. Maliseti S.D,. A,S.D. Certaldo, A.SD. Gracciano, U.S.D. Virtus Calcio Poggibonsi, S.S. Audace Galluzzo ASD, AS.D. DLF Firenze Calcio, US. Vicchio ASD, A.S.D. San Donato Tavarnelle, A.S.D. Lastrigiana, operanti nel Comitato Regionale Toscana, procurandosi un ingiusto profitto personale, si ravvisa: a) violazione dell’art. 1, comma le dell’art 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere nell’interesse della Società posto in essere una attività di intermediazione finalizzata al tesseramento di giovani calciatori provenienti da altra Regione, in violazione delle norme federali che regolano la materia e non essendo in possesso di alcun titolo abilitativo all’esercizio di tale attività: b) la violazione dell’art 1, comma 1 e 5, del C.G.S., in relazione all’art. 91, comma 1, della NOIF., e all’art 2, comma 3. dello Statuto, per avere omesso ogni cautela, controllo e vigilanza sia sulla effettiva sistemazione logistica dei calciatori in oggetto, minorenni, e circa l’andamento della formazione educativa e scolastica degli stessi, con conseguente mancato rispetto dì quelle condizioni ambientali e dì vita che rappresentano i diritti fondamentali che devono essere garantiti ai giovani atleti, diritti sanciti dalla Carta dei Diritti dei bambini (v. Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 20.11. 1989) e dalla Carta dei Diritti dei ragazzi dello Sport, principi cui rigorosamente si attiene l’attività giovanile della F.I.G.C. C) Società - A.C. Maliseti, A.S.D. Certaldo, U.S.D. Virtus Calcio Poggibonsi, A,S.D.. DLF Firenze Calcio, per responsabilità diretta ai sensi dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai fatti imputabili ai loro Presidenti e ai dirigenti con delega dì rappresentanza: - U.S.C. Montelupo, AS.D. Lastrigiana, S.S. Audace Galluzzo Asd, ASD. Gracciano, U.S. Vicchio, A.S.D. San Donato Tavarnelle, A.C. Sansovino S.r.l, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con riferimento ai fatti imputabili ai loro Presidenti e ai dirigenti con delega di rappresentanza, nonché per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati o soggetti che avevano agito nell’interesse delle predette Società. Prima dell’inizio del dibattimento i seguenti soggetti deferiti, tramite i loro rappresentanti, dichiarano di aver raggiunto con la Procura Federale, qui rappresentata, un’ipotesi di accordo ex art. 23 del C.G.S. che sottopongono alla attenzione del Collegio. 1) - A Masi Carlo, inibizione per mesi 18 (diciotto); - alla Soc. A.S.D. DLF Firenze, € 3.000 (tremila) di ammenda e 5 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato allievi provinciali stagione sportiva 2010/2011. 2) - A Pacini Gianluca : mesi 11 (undici) di inibizione; - alla Società A.. Maliseti, ammenda di € 6.000 (seimila) e 6 (sei) punti di penalizzazione da scontarsi nella squadra allievi regionali nel corso della stagione 2010/2011. 3) - A Corti Marco, la inibizione per mesi 8 (otto); - a Gallo Enrico la inibizione per mesi 6 (sei); - alla A.S.D. Lastrigiana tre punti di penalizzazione per le squadre Allievi Provinciali e Giovanissimi Provinciali a carico della stagione calcistica 2010/2011. 4) - A Fusi Fabrizio: inibizione per mesi 16 (sedici); - a Salvietti Silvio: inibizione per mesi 16 (sedici); - alla Soc. San Donato Tavarnelle: 3000 euro di ammenda e 5 punti di penalizzazione nel campionato allievi provinciali stagione sportiva 2010/2011. 5) - A Grassini Franco: inibizione per mesi 8 (otto); - alla Soc. Virtus Poggibonsi ammenda di € 2.000 (duemila) e 1 punto di penalizzazione campionato allievi provinciali da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011. 6) - Conforti Luciano: la inibizione per mesi 16 (sedici); - alla Soc. Certaldo ammenda di € 3.000 (tremila) e punti 5 di penalizzazione nel campionato allievi provinciali relativo alla stagione sportiva 2010/2011. 7) - a Tofani Sebastiano: la inibizione per mesi 10 (dieci); - a Bartocci Jacopo la inibizione per mesi 11 (undici); - a Soc. Montelupo 9.000 euro (novemila) di ammenda e 9 punti di penalizzazione da scontare nel campionato allievi regionali nella stagione 2010/2011 La Commissione riunita in camera di consiglio, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti , rilevata la congruità delle sanzioni indicate accetta la proposta di definizione e pertanto infligge ai suddetti tesserati le sanzioni nella misura sopra prevista. Dispone la chiusura del dibattimento relativamente ai soggetti che, sopra indicati, hanno richiesto e ottenuto la definizione concordata. Dall’inizio sono presenti a seguito di regolare notifica le parti : in rappresentanza della Procura Federale , i sostituti Procuratori : Avv. Mario Taddeucci Sassolini e Avv. Mauro Franco Balata. Inoltre: Cardinali Giuliano, tesserato Audace Galluzzo Corradi Enrico, tesserato Audace Galluzzo Danieli Elia, tesserato Audace Galluzzo Mele Fabio, tesserato Audace Galluzzo Migliori Danilo Presidente Audace Galluzzo il quale e’ assistito dall’avv. Bagattini e avv. Matteo Corri Soc. Audace Galluzzo Del Rio Giuliano presidente soc. Vicchio Soc. Vicchio Tutti assistiti e difesi dall’avv. Federico Bagattini, unitamente all’avv. Matteo Corri, giusta nomina conferita in questa sede. L’avv. Bagattini difende altresì Boscherini Remo, come da delega qui depositata. Pace Luciano presidente della Società ASD Gracciano fino al 27/01/2009 Antonelli Giampiero in proprio Cresti Mauro in proprio Ciardiello Michele attuale presidente della Società ASD Gracciano Bartalesi Sergio Asd Gracciano Tutti assistiti e difesi dall’avv. Giotti Sono altresì presenti : l’Avv. Stefano Belli che assiste e difende : ASD Certaldo e il suo Presidente Sig. Luciano Conforti ; ASD San Donato Tavernelle e il suo Presidente Sig Fabrizio Fusi per il quale precisa che riveste tale incarico da due mesi soltanto, nonché il tesserato Silvio Salvietti ; AC Maliseti e il suo Presidente Sig Gianluca Pacini ; sono invece presenti in proprio : Antonelli Giampiero, tesserato per l’US Vicchio ASD Cresti Mauro tesserato per AC Sansovino srl Hanno prodotto istanza di rinvio i seguenti soggetti deferiti : Improta Antonio, Veltroni Valentina (U.S. Sansovino), Silvestre Emanuele, Catello De Tommaso Iniziato il dibattimento il Presidente della Commissione chiede se vi siano eccezioni preliminari. Interviene l’avv. Giotti il quale richiamandosi alla memoria depositata ne illustra i motivi concludendo con la richiesta di rinnovo della notifica degli atti e la disponibilità degli stessi. Lamenta in particolare, oltre alla ristrettezza dei tempi avuti a disposizione, di non essere venuto in possesso di parte degli atti di cui è causa. Su richiesta del presidente della Commissione, sempre l’Avvocato Giotti, elenca i documenti di cui richiede copia e che vengano indicati nel verbale istruttorio. L’avv. Balata per conto della Procura nulla oppone. I rappresentanti della Procura, nelle persone degli avv. Taddeucci Sassolini e Balata, nulla oppongono alle richieste dopo aver ricevuto la conferma da parte dei deferiti presenti della ricezione sia dell’atto di incolpazione che della convocazione. Si oppongono alla richiesta di rinnovazione degli atti concordando per la concessione di un termine a difesa. La CDT riunita in camera di consiglio concede il termine a difesa fissando la nuova udienza dibattimentale per il 17 settembre 2010 ore 16.00 presso la sede del Comitato Regionale Toscana. Dispone inoltre che la Procura fornisca la copia degli atti richiesti, di cui ha già ricevuto l’elenco, entro il termine di giorni 20 dalla pubblicazione sul C.U.. In ordine alle richieste di differimento proposte accoglie le istanze fissando l’udienza di convocazione per il 17 settembre 2010 ore 16.00. Dispone che la pubblicazione della presente ordinanza valga quale formale notifica a tutte le parti richiedenti ad eccezione dei presenti che si dichiarano direttamente edotti dalla avvenuta lettura della medesima nel corso di questa udienza.
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