COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 (CS) del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S. GOVERNOLESE E A.S.D. S.EGIDIO E S.PIO X DI MANTOVA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Prov

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 (CS) del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.2. OPPOSIZIONE U.S. GOVERNOLESE E A.S.D. S.EGIDIO E S.PIO X DI MANTOVA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Prov. di Verona di cui al Com. n. 51 del 19/5/2010 – Squalifica sino al 30/6/2012 Calciatore Garutti Marco – Torneo “Memorial Dandelli” – Categ. Juniores Le Società U.S. Governolese di Governolo (Mn) e l’A.S.D. S.Egidio e S.Pio X di Mantova hanno presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verona, pubblicata nel Comunicato n. 51 del 19/5/2010, con la quale stata assunta a carico del giocatore Garutti Marco la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 : “espulso per fallo violento, a fine gara sputava ripetutamente addosso all’arbitro colpendolo una volta al volto. Colpiva altresì il direttore di gara con uno schiaffo violento alla nuca e con un calcio al polpaccio sinistro provocandogli forte dolore”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalle Società Governolese e S.Egidio e S.Pio X di Mantova, quest’ultima per aver utilizzato il calciatore Garutti Marco nella gara in epigrafe a seguito di nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza (Governolese); preliminarmente, la C.D.T. ha riunito in un unico giudizio le due opposizioni; vista la documentazione ufficiale in atti; sentiti i legali rappresentanti delle Società opponenti; sentito altresì personalmente l’arbitro che ha confermato integralmente il rapporto di gara; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita, nei giudizi sportivi, al referto arbitrale (ex art. 35 comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata; ritenuta congrua la pena rispetto ai fatti come sopra riportati P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di respingere l’opposizione presentata dall’U.S. Governolese e dall’A.S.D. S.Egidio e S.Pio X di Mantova; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2012 a carico del calciatore Garutti Marco; • di introitare la tassa reclamo versata.
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