COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 (CS) del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE AMATORI ANTHEA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Prov. di Vicenza di cui al Comunicato n.47 de

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 (CS) del 10 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 6.2.3. OPPOSIZIONE AMATORI ANTHEA Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Prov. di Vicenza di cui al Comunicato n.47 del 26/5/10 – Squalifica sino al 21/5/2012 Calciatore Baccaro Stefano – “Torneo del Sabato” – Attività Amatori La Società Amatori Anthea ha presentato opposizione avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Vicenza, pubblicata nel Comunicato n. 47 del 26/5/2010, con la quale stata assunta a carico del giocatore Baccaro Stefano la sanzione della squalifica sino al 21/5/2012 : “alla vista del cartellino rosso pestava volontariamente il piede dell’arbitro procurandogli dolore, il quale arretrava allontanandosi, ma veniva ancora aggredito e afferrato per il collo e lo stringeva violentemente procurandogli un forte dolore fisico, il tutto apostrofato con linguaggio blasfemo e scurrile, al termine della gara l’arbitro é dovuto ricorrere alle cure di uno specialista per attutire il dolore”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso ritualmente presentato dalla Società Amatori Anthea; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito per le vie brevi l’arbitro che ha confermato integralmente e puntualmente quanto riportato nel referto di gara; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita, nei giudizi sportivi, al referto arbitrale (ex art. 35 comma 1.1. del C.G.S.); ritenuto non sussistere elementi probatori utili a ridurre la delibera impugnata; ritenuta congrua la pena rispetto ai fatti come sopra riportati P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Amatori Anthea; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 21/5/2012 a carico del calciatore Baccaro Stefano; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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