COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 (CS) del 17 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare I Signori Paolo PADOVANI e Mattia CORRADI (rispettivamente Presidente e Vice Presidente Polisportiva Borgo Trento 1977) Per

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 (CS) del 17 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare I Signori Paolo PADOVANI e Mattia CORRADI (rispettivamente Presidente e Vice Presidente Polisportiva Borgo Trento 1977) Per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., con riferimento all’art. 10, comma 1 dello stesso Codice, per aver, il primo, accettato il trasferimento di giovani calciatori e quindi, la condotta posta in essere dai Sigg.ri Paolo Padovani e Fabrizio Rossini, ricevendo i relativi vantaggi con conseguente grave pregiudizio per l’A.S. Quinzano; ed il secondo posto in essere atti direttamente finalizzati a promuovere detto trasferimento; la Società Polisportiva Borgo Trento 1977 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Presidente e Vice Presidente. Il deferimento é fondato sui seguenti motivi : “Il Vice Procuratore Federale, Esaminati gli atti trasmessi a questa Procura Federale dal Presidente del Comitato Regionale Veneto della L.N.D., come da nota del 15/7/2009, pervenuta in data 22/7/2009 prot. n.556; Rilevato che, dall'istruttoria espletata, risulta comprovata, attraverso le stesse dichiarazioni rese dagli incolpati, sigg.ri Paolo Padovani e Fabrizio Rossini, la loro personale responsabilità nella vicenda denunciata dal Presidente della società sportiva AS Quinzano di Verona, Sig. Fulvio Righetti, con l'esposto inviato in data 29/6/2009; - che in particolare, il Sig. Paolo Padovani, attualmente Vice Presidente della Polisportiva Borgo Trento, seppur implicitamente, ha ammesso di aver partecipato a tutta una serie di incontri con i genitori dei ragazzi all'epoca tesserati con l'AS Quinzano di Verona, al fine di promuovere il passaggio degli stessi ad altra società sportiva, nella fattispecie la Polisportiva Borgo Trento, che non aveva un proprio settore giovanile; che tale condotta è stata motivata, dal medesimo Padovani, per i contrasti avuti con il Presidente dell'AS Quinzano di Verona, Sig. Righetti, per la mancata destinazione di una quota dei versamenti ricevuti in favore del settore giovanile; che anche il Sig. Fabrizio Rossini, all'epoca dei fatti responsabile della squadra giovanile del AS Quinzano di Verona, ha ammesso i propri contrasti con il Presidente Righetti quale motivo del proprio abbandono e del successivo trasferimento alla Polisportiva Borgo Trento, riconoscendo soltanto di aver favorito il passaggio del proprio figlio dal settore giovanile dell' AS Quinzano di Verona a quello della Poli sportiva Borgo Trento; CONSIDERATO - che sussistono ulteriori elementi, sia testimoniali che documentali, comprovanti le responsabilità dell'attuale Vice Presidente della Polisportiva Borgo Trento e della stessa società sportiva, nell'aver promosso il trasferimento di molti giovani calciatori dall'AS Quinzano alla Polisportiva Borgo Trento, quali le dichiarazioni del Sig. Fulvio Righetti, Presidente dell'AS Quinzano, e la lettera a firma degli incolpati Padovani e Rossini, indirizzata nel mese di Aprile 2009 a tutti i genitori dei ragazzi iscritti con l'AS Quinzano di Verona, con la quale venivano invitati ad andare via da tale società sportiva; - che precisamente, in tale missiva, acquisita in originale agli atti del procedimento, gli incolpati invitavano i genitori degli iscritti nelle squadre giovanissimi - esordi enti e pulcini dell' AS Quinzano, a partecipare ad una riunione fissata per il 22/412009 presso gli Uffici del Gruppo Grimaldi, per poter loro illustrare il nuovo progetto sportivo proposto dal Padovani, quale Dirigente dello stesso Gruppo Grimaldi, che, a quell'epoca, era lo sponsor ufficiale dell'AS Quinzano, con la precisazione che tale progetto non riguardava l'AS Quinzano, ma "una nuova società che però giocherà sempre a Quinzano, ed avrà gli stessi riferimenti tecnici - allenatori e dirigenziali genitori"..... - che, nella fattispecie, i giovani trasferitisi dall'AS Quinzano alla Polisportiva Borgo Trenta sono i seguenti: Giacomo Da Villa, Giangiacomo Dal Pra, Pierpaolo Dal Pra, Luca Farina, Francesco Tebaldi, Luca Fuggini, Mirco Fomalè, Francesco Padovani, Pietro Pecchioli, Francesco Perusi, Fabio Gennari, Giacomo Scalabrin, Fabrizio Rossini, Angelo Bertani, Franco Ceoletta, Filippo Marchesini, Andrea Benetti, Tommaso Brunelli, Andrea Ceoletta, Cristian Rossini, Gasper Doda, Mattia Tubini, Massiliano Bozzola, Pietro Schmidt, Alessandro Zamboni, Mouad Na~a,Davide Santeramo, Riccardo Padovani, Mirko Perusi, Carlo Zandomeneghi, Michele Scandola, Patrick Suuk, Edoardo Sequeri, Elia Marchesini, Patrick Zamperlin, Giovanni Bertani, Federico Zamboni; RITENUTO - che, pertanto, i fatti, come sopra descritti, integrano gli estremi della violazione del precetto di cui all'art. 10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ascrivibile all'allenatore Sig. Fabrizio Rossini, oggi Consigliere e Direttore Sportivo della Polisportiva Borgo Trento, per avere contrawenuto ai doveri e divieti in materia di tesseramento e trasferimento di calciatori, procurando o, comunque, agevolando il trasferimento di molti giovani calciatori dalla AS Quinzano di Verona alla Polisportiva Borgo Trento per la stagione sportiva 2009 1 2010 (circa 45 ragazzi come riconosciuto dal Padovani nel corso della sua audizione), il quale viene deferito con altro provvedimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico; - che tali fatti comportano anche delle responsabilità per il Presidente, Sig. Mattia Corradi, ed il Vice Presidente della Polisportiva Borgo Trento, Sig. Paolo Padovani, per aver, il primo, accettato di fatto la condotta posta in essere dal secondo e dall'allenatore Sig. Fabrizio Rossini, tesserando quest'ultimo per la stagione 2009 1 2010, quale Direttore Sportivo, nonché i giovani calciatori trasferiti per l'intervento degli stessi Padovani e Rossini, concretando la violazione dell'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva; RITENUTO ALTRESI' - che la responsabilità degli incolpati e, in particolar modo, della Polisportiva Borgo Trento risulta vieppiù aggravata dalla circostanza, anch'essa documentalmente provata, dell'immissione sul proprio sito internet, in data 29/6/2009, della prima vittoria al Tomeo SPEME SAN MARTINO, con i ragazzi categoria esordienti provenienti dall'AS Quinzano, indossanti le maglie di colore granata con lo sponsor della precedente società, evidenziandosi il fatto che, il giorno della predetta vittoria nella finale del citato tomeo, il 2/612009, i giovani esordienti della Polisportiva Borgo Trento risultavano ancora formalmente iscritti con l'AS Quinzano sino al 3016/2009; - che da tale pagina Intemet risulta, quale allenatore di detti esordienti, il Sig. Fabrizio Rossini, che era già dimissionario dell'AS Quinzano; -che tale comportamento illecito ha procurato alla AS Quinzano di Verona un danno rilevantissimo, costringendo di fatto la predetta società sportiva a svolgere attualmente la propria attività calcistica con la sola squadra di 11° categoria regionale, non avendo più alcun settore giovanile.” AI dibattimento del 15/6/2010 sono risultati presenti : il Dott. Salvatore Sciuto Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Sig Mattia CORRADI Presidente Pol.D. Borgo Trento 1977 Il Sig. Paolo PADOVANI Vice Presidente Pol.D. Borgo Trento 1977 La Società Pol.D. Borgo Trento 1977, rappresentata dal Sig. Masttia Corradi Tutte le parti deferite sono state assistite dall’Avv. Federico Cracco Il Rappresentante della Procura, Dott. Sciuto, ha illustrato il deferimento e ha evidenziato le circostanze di maggior rilievo dello stesso, concludendo per la comminazione delle seguenti sanzioni : - mesi tre di inibizione per i Signori Padovani Paolo e Corradi Mattia; - ammenda di € 1.000 a carico della Società Borgo Trento. La difesa dei soggetti deferiti, esposto quanto già riportato nella memoria scritta già evidenziata, si soffermava a puntualizzare l’inconsistenza della tesi accusatoria con particolare riferimento alla pretesa partecipazione ai fatti contestati sia del Corradi che del Padovani. Di quest’ultimo, peraltro sottolineava anche il difetto di imputabilità , atteso che lo stesso non rivestiva alcun ruolo nell’ambito della Società Quinzano e come si sia prodigato, nella esclusiva qualità di genitore, per assicurare un miglior futuro svolgimento della attività calcistica al proprio figlio e, su incarico di genitori di altri ragazzi che lamentavano la scarsa considerazione loro riservata dalla Società Quinzano. L’Avv. Federico Cracco ha pertanto concluso chiedendo in via preliminare l’acquisizione di documento contenente lettera a firma Corradi di richiesta di audizione alla Commissione Sport della Seconda Circoscrizione (Verona) e della relativa convocazione da parte della predetta Commissione. Sempre in via preliminare, la difesa dei soggetti deferiti ha insistito per l’ammissione di prove testimoniali così come capitolata nella memoria difensiva depositata e stando nel merito per il proscioglimento di tutte le parti deferite. Preliminarmente, questa Commissione Disciplinare Territoriale non ammette le prove richieste dalla difesa in quanto a prescindere dalla loro ammissibilità, ritiene la controversia matura per la decisione. La C.D.T. esaminata la documentazione in atti ed ascoltate la tesi accusatoria della Procura e quella difensiva, ritiene non sia stata provata la fattiva partecipazione della Società Borgo Trento, che peraltro risulta affiliata alla F.I.G.C. solo a far data dall’1/7/2009, nell’addebito contestato di aver posto in essere una attività diretta alla sottrazione dei calciatori del settore giovanile tesserati per la Società Quinzano al precipuo scopo di farli giocare nell’anno successivo con la costituenda Borgo Trento. Appare invece verosimile quanto sostenuto dalla difesa che siano stati un gruppo di genitori dei giocatori del Quinzano che, scontenti di quanto fatto da quest’ultima Società a favore dei propri figli, si siano rivolti alla Polisportiva Borgo Trento per ivi iscriverli, venuti a conoscenza dell’imminente affiliazione alla F.I.G.C. della predetta Polisportiva per svolgere attività nell’ambito del settore giovanile. Scarso rilievo, ad avviso della C.D.T., appare la pubblicazione per un solo giorno sul sito Internet della Polisportiva della vittoria riportata dalla medesima Polisportiva in un torneo, non meglio identificato, a cui ha partecipato di fatto un’altra squadra. Con riferimento alla posizione del Sig. Padovani anche per quest’ultimo non può ritenersi pacificamente accertato il fatto oggetto di contestazione e, in particolare, la circostanza che questi abbia agito al fine di “sottrarre” calciatori alla Società Quinzano a favore della Polisportiva Borgo Trento, peraltro, come detto, all’epoca neppure ancora affiliata alla F.I.G.C. Ma anche a voler ritenere provata la circostanza oggetto di addebito, non può non rilevare la C.D.T. come il Sig. Padovani non risulta mai aver rivestito alcuna carica sociale all’interno della Società Quinzano. Nè questa C.D.T. ritiene utilizzabile il richiamo effettuato alla norma di cui all’art. 1, comma 5 del C.G.S., sia perché il suddetto non era lo sponsor del Quinzano, bensì soltanto il legale rappresentante di una S.r.l. collegata alla Società Grimaldi (effettivo sponsor del Quinzano), sia perché comunque non potrebbe affermarsi che questi abbia operato nell’interesse della Società Polisportiva Borgo Trento, atteso che non solo non ne era né dirigente né socio, ma anche perché questa, a livello calcistico giovanile, é stata costituita solo successivamente agli accadimenti oggetto del deferimento P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale, dichiara il proscioglimento dei soggetti deferiti.
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