COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20(CS) del 30 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.4. OPPOSIZIONE GIOCATORI RINALDO MATTEO MATTEO E ZENNARO IMANOL E DIRIGENTE ZENNARO CLAUDIO (A.C. NETTUNO LIDO) Avverso

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20(CS) del 30 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.4. OPPOSIZIONE GIOCATORI RINALDO MATTEO MATTEO E ZENNARO IMANOL E DIRIGENTE ZENNARO CLAUDIO (A.C. NETTUNO LIDO) Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 18/CS del 17/6/2010 – Squalifica Giocatore Rinaldo Matteo sino all’8/6/2011; Squalifica Giocatore Zennaro Imanol sino al 31/12/2010; Inibizione Dirigente Zennaro Claudio sino al 31/12/2011 - Torneo “Memorial U.Destro” – Categoria Juniores La Commissione Disciplinare Territoriale, verificato che i ricorsi presentati dai soggetti indicati in epigrafe sono stati tutti inoltrati – via fax – in data 25/6/2010 e quindi oltre il termine perentorio di 7 giorni stabilito dall’art. 36, comma 2 del C.G.S., rispetto alla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto n. 18/CS del 17/6/2010 dove sono stati riportati i provvedimenti impugnati, per cui non li ha presi in esame e li ha dichiarati, conseguentemente, inammissibili.
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