COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20(CS) del 30 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.1. OPPOSIZIONE U.S.D. BAGNOLI SAN SIRO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 14

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 20(CS) del 30 Giugno 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 2.3.1. OPPOSIZIONE U.S.D. BAGNOLI SAN SIRO Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 14/CS dell’1/6/2010 – Squalifica sino al 31/8/2010 Allenatore Rossano Redi; Squalifica per quattro giornate giocatore Zamborlin Marco; Squalifica per tre giornate giocatore Zeffin Alberto; Squalifica per tre giornate giocatore Finesso Raimondo (2+1) – Play-out Campionato di Promozione L’U.S.D. Bagnoli San Siro ha presentato opposizione avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicate nel Comunicato n. 14/CS dell’1/6/2010, con le quali sono state assunte le seguenti sanzioni disciplinari : - Squalifica sino al 31/8/2010 a carico dell’allenatore Rossano Redi : “per contegno offensivo nei confronti della terna arbitrale, nonché aggressivo nei confronti dell’arbitro dopo l’allontanamento”. - Squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Zamborlin Marco : espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”. - Squalifica per tre giornate a carico del calciatore Zeffin Alberto : “per contegno offensivo nei riguardi dell’arbitro a fine gara, nonché per avere, nelle funzioni di capitano, inoltrato i compagni contro lo stesso”. - Squalifica per due giornate + una giornata per recidività in ammonizioni (n. 2) a carico del calciatore Finesso Raimondo. La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente dichiara non proponibile la parte del ricorso relativa alla squalifica inflitta al calciatore Finesso Raimondo, trattandosi di un provvedimento composto da due infrazioni che devono essere valutate separatamente (squalifica per due giornate a seguito di espulsione per proteste e contegno scorretto nei confronti dell’arbitro : trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 45,comma 3, lettera a) del C.G.S.) e una giornata di squalifica per recidività in ammonizioni - n. 2); esaminato il ricorso presentato dall’U.S.D. Bagnoli San Siro riguardante le altre sanzioni; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentiti i componenti della terna arbitrale ed in particolare il direttore di gara ha confermato quanto riportato nel proprio rapporto in ordine al comportamento tenuto dal giocatore Zamborlin Marco, mentre ha invece precisato che il tentativo di violenza ed il comportamento aggressivo attribuito al Sig. Rossano Redi si é sostanziato unicamente “in un avvicinarsi con fare esagitato alla mia persona con il dito indice puntato contro il mio petto”; il direttore di gara ha inoltre definito anche il comportamento tenuto dai Signori Finesso e Zeffin che si sarebbe concretizzato in una scarsa collaborazione nel voler rientrare velocemente negli spogliatoi, soffermandosi viceversa a criticare la direzione di gara; alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro i provvedimenti a carico dei Signori Rossano Redi e Zeffin Alberto meritano di essere ridotti in considerazione del ridimensionamento delle condotte ad essi attribuite P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera • di .parzialmente accogliere l’opposizione presentata dall’U.S.D. Bagnoli San Siro; • di ridurre al 15/8/2010 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Redi Rossano: • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Zamborlin Marco; • di ridurre a due giornate la sanzione della squalifica a carico del calciatore Zeffin Alberto; • di accreditare la tassa reclamo versata.
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