F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Claudio DAMIANI / VALLE d’AOSTA CALCIO Srl ( 79/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO Con ricorso del 5 novembre 2009 l’allenatore dilettante signor Claudio Damiani, ha adit
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010
VERTENZA: all. Claudio DAMIANI / VALLE d’AOSTA CALCIO Srl
( 79/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO
Con ricorso del 5 novembre 2009 l’allenatore dilettante signor Claudio Damiani, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della Valle d’Aosta Calcio Srl, militante nel campionato Interregionale di Serie D nella stagione sportiva 2009/2010.
Nel ricorso il signor Claudio Damiani precisa che, con regolare scrittura privata del 22 giugno 2009, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 14.000,00 (quattordicimila/00) in quattro rate e più precisamente € 3 500,00 nei mesi di ottobre 2009 e gennaio, marzo e giugno 2010.
Con il reclamo in esame, il signor Claudio Damiani, chiede a questo Collegio di far obbligo alla Valle d’Aosta Calcio Srl di corrispondergli la prima rata di quanto pattuito con l’accordo economico pari ad € 3.500,00 (tremilacinquecento/00).
L’allenatore allega, oltre ad una lettera della società del 22 settembre 2009 con la quale viene esonerato dall’incarico di allenatore e nella quale la società riconosce il proprio debito di € 14.000,00 (quattordicimila/00) che si dichiara disponibile a pagare entro dieci mesi. L’allenatore ha allegato altresì una sua tempestiva lettera del 3 novembre 2009 con la quale nel prendere atto dell’esonero si mette a disposizione della società sino al termine della stagione sportiva
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 gennaio 2010 ha invitato la Valle d’Aosta Calcio Srl a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Con raccomandata del 27 aprile 2010, inviata come prescritto anche alla Valle d’Aosta Calcio Srl, il signor Claudio Damiani, non avendo ancora ricevuto quanto dovutogli alle scadenze di gennaio e marzo 2010, integrava il ricorso originario richiedendo tutte le rate previste dall’accordo economico a suo tempo stipulato.
Il Comitato Interregionale, su richiesta dell’11 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 19 successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la Valle d’Aosta Calcio Srl, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 12 gennaio 2010 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, e ricevuta il 20 successivo, nulla ha ritenuto di contro dedurre neanche all’integrazione del ricorso del 27 aprile 2010 notificatagli dall’allenatore, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che la quarta ed ultima rata per la quale già viene richiesto il pagamento, andrà a scadere nel prossimo giugno 2010 e per la quale potrà essere presentato un nuovo ricorso a questo Collegio, qualora non venga onorata
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e la successiva integrazione e fa obbligo alla Valle d’Aosta Calcio Srl di corrispondere all’allenatore signor Claudio Damiani la somma di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) relativa alle prime tre rate scadute e non pagate di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2009/2010.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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