F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all.Marco LIVORNO / A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 ( 91/90 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all.Marco LIVORNO / A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 ( 91/90 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Domenico CARRETTA L’allenatore dilettante Marco LIVORNO, iscritto nei ruoli del S.T.F. della F.I.G.C., al numero 45683, ricorre in data 07 dicembre 2009 avverso l’A.S.D. OMEGNA CALCIO 1906 di Omegna ( VB ), richiedendo il pagamento relativo al residuo delle rate scadute, per complessivi € 4.000,00 per la stagione sportiva 2008/2009, come da accordo formalizzato e non depositato in complessivi € 9.000,00, oltre gli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. L’associazione sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. prot. 91/90/10 del 12.01.2010 da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha fatto pervenire alcuna osservazione. Inoltre da accertamenti svolti dalla Segreteria di questo Collegio è risultato che l’accordo tipo tra il ricorrente e l’A.S.D. Omegna non è stato depositato presso il C.R.Pietonte. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti, constatato che nei confronti dell’allenatore della squadra partecipante al Campionato di Promozione girone A Sig. MARCO LIVORNO l’A.S.D. Omegna Calcio 1906 nulla ha ritenuto di controbattere, prende atto che la richiesta dell’istante è fondata e meritevole di accoglimento per quanto concerne l’obbligo dell’Associazione di corrispon- dere all’allenatore il residuo del rimborso annuo pattuito a titolo di premio di tesseramento. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Marco LIVORNO e fa obbligo all’A.S.D. Omegna Calcio 1906 di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 4.000,00, a titolo di compenso relativo alla stagione sportiva 2008/2009, oltre alla somma per accessori equitativamente calcolati nella misura di € 40,00, per un ammontare complessivo di € 4.040,00. Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo. Nulla infine è dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prove del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Si decide,inoltre,di rimettere gli atti alla Procura Federale non avendo il tecnico Marco Livorno ottemperato all’obbligo del deposito del contratto presso il Comitato Regionale di competenza. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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