F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Mario IPPOLITO / A.S.D. ATLETICO ALCAMO ( 76/90 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 28 ottobre 2009 l’allenatore dilettante signor Mario Ippolito, ha adito que
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010
VERTENZA: all. Mario IPPOLITO / A.S.D. ATLETICO ALCAMO
( 76/90 )
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 28 ottobre 2009 l’allenatore dilettante signor Mario Ippolito, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore in seconda responsabile della squadra Juniores della A.S.D. Atletico Alcamo, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Sicilia nella stagione sportiva 2008/2009.
Nel ricorso il signor Mario Ippolito precisa che, con regolare scrittura privata del 10 agosto 2008, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio annuale di tesseramento di € 3.000,00 (tremila/00) in cinque rate di € 600,00 scadenti il 30 agosto, il 30 ottobre e il 30 dicembre 2008 e 20 febbraio e 30 aprile 2009.
Con il reclamo in esame, il signor Mario Ippolito, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Atletico Alcamo di corrispondergli il saldo di € 1.200 (milleduecento/00) corrispondenti alle ultime due rate e dell’accordo economico e più precisamente quella scaduta il 20 febbraio e 30 aprile 2009 non onorate. L’allenatore chiede inoltre il pagamento del rimborso spese di viaggio pari ad € 2.940,00 (duemilanovecentoquaranta/00) delle quali espone specifico conteggio in calce al ricorso stesso. La richiesta complessiva ammonta pertanto ad € 4.140,00 (quattromilacentoquaranta/00).
Il Comitato Regionale Sicilia della LND, su richiesta dell’11 febbraio 2010 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 15 febbraio successivo ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato.
Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 12 gennaio 2010 ha invitato la A.S.D. Atletico Alcamo a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Al riguardo si precisa che sia la ricevuta di ritorno della raccomandata indirizzata alla società sia quella spedita all’allenatore non sono ritornate debitamente firmate dai rispettivi destinatari. Da accertamenti effettuati le stesse non risultano giacenti presso i competenti uffici postali ma quella indirizzata alla società è stata ritirata allo sportello postale in data 19 gennaio 2010, mentre quella indirizzata all’allenatore è stata regolarmente consegnata in data 15 gennaio 2010 dal portalettere. Quest’ultima circostanza induce a presumere che le ricevute in argomento siano andate smarrite dopo la regolare consegna delle raccomandate.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta e considerato che la A.S.D. Atletico Alcamo, regolarmente invitata con la predetta raccomandata A.R. del 12 gennaio 2010, nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento non potendo riconoscere per intero le spese di viaggio avendo riscontrato che la distanza calcolata dal ricorrente (Km. 70) non corrisponde a quella certificata dall’ACI (Km. 66)
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo della A.S.D. Atletico Alcamo di corrispondere all’allenatore signor Mario Ippolito la complessiva somma di € 3.972,00 (tremilanovecentosettantadue/00) relativa quanto ad € 1.200,00 (milleduecento/00) al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2008/2009 ed € 2.772,00 (duemilasettecentosettantadue/00) per le spese di viaggio ricalcolate con l’esatta distanza chilometrica.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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