F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA :all.Pasquale MACRI’ / ASD PALLAGORIO CALCIO ( 52/90 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI Con

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA :all.Pasquale MACRI’ / ASD PALLAGORIO CALCIO ( 52/90 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Gianfranco RICCI Con ricorso del 25.09.09 l’allenatore Macrì Pasquale, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T.F., adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto, da parte ASD Pallagorio Calcio, il pagamento della somma residua complessiva di € 1.000,00 su quella maggiore di € 2.000,00 quale saldo del premio di tesseramento come pattuito nell’accordo sottoscritto tra le parti il 12.09.08 per la stagione calcistica 2008/09 della II Categoria Calabra, nonché di € 731,40 quale rimborso spese derivante dalla indennità chilometrica ugualmente prevista nel citato accordo. L’allenatore istante, premetteva nel ricorso che l’interruzione del rapporto era avvenuta con licenziamento comunicato telefonicamente l’11.11.08, e di aver attivato, correttamente come risulterà in atti, la procedura di autotutela prevista per gli allenatori dal regolamento vigente inviando r.a.r., sempre in atti, con cui dichiarava di rimanere a disposizione per la stagione stessa. La convenuta, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale, sempre su istanza della Segreteria, dell’avvenuto deposito dell’accordo economico. La domanda appare meritevole di accoglimento. Non vi sono dubbi circa la giusta pretesa relativa al premio di tesseramento per € 1.000,00 nonché per il richiesto rimborso spese di € 731,40, come chiaramente calcolato e giustificato nel ricorso, valutato anche l’omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata, non ha controdedotto alla domanda dell’istante. Nulla è però dovuto per il danno derivante da svalutazione monetaria in mancanza di prova dello stesso, come da costante orientamento di questo Collegio. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l’allenatore Macrì Pasquale e la ASD Pallagorio Calcio, condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante per le causali di cui in narrativa della somma complessiva di € 1.731,40 oltre interessi a far data dalla domanda. La presente decisione è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it