F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Fabbrizio PAFFARINI / A.S.VILLABIAGIO ( 77/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Paffarini Fabbrizio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Fabbrizio PAFFARINI / A.S.VILLABIAGIO ( 77/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Paffarini Fabbrizio, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 2 novembre 2009, chiedeva il riconoscimento del credito di € 7000,00 (settemila\00) oltre interessi, nei confronti della AS Villabiagio, partecipante al campionato di Promozione Regionale Umbria, come previsto dalla scrittura privata stipulata il 14\08\2009. Di tale importo convenuto nulla ha percepito. Lo stesso dichiarava di essere stato esonerato verbalmente in data 16\9\2009 e dopo formale richiesta di dichiarazione scritta di avvenuto esonero, aveva ricevuto comunicazione con racc. dalla società datata 24\11\2009. Il tecnico comunicava di rimanere a completa disposizione della AS Villabiagio per tutta la stagione sportiva. La Segreteria di questo Collegio a mezzo racc. del 12\01\2010 chiedeva alla parte resistente le proprie controdeduzioni e nel contempo il 15\2\2010 al C.R. Umbria la conferma dell’avvenuto deposito, come previsto dalla normativa federale. Il Collegio esaminata la documentazione prodotta, osserva che, il ricorso è fondato non avendo la società AS Villabiagio posta alcuna controdeduzione alla richiesta dell’allenatore. Pertanto dovrà rifondere all‘allenatore Paffarini Fabbrizio la somma di € 7000,00 quale premio di tesseramento stagione 2009\2010. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Paffarini Fabbrizio e per l’effetto fa obbligo alla società AS Villabiagio di corrispondere la somma di € 7000,00 a saldo del premio di tesseramento stagione 2009\2010 oltre interessi maturati per € 105,00 per un ammontare complessivo di € 7105,00 (settemilacentocinque\00). La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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