F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Oberdan BIAGIONI / A.S. TERRACINA 1925 srl ( 65/90 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 15 ottobre 2009, l’allenatore professionista di 2^ cat. Oberdan Biagi

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Oberdan BIAGIONI / A.S. TERRACINA 1925 srl ( 65/90 ) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Vincenzo TRAMONTANO Con ricorso del 15 ottobre 2009, l’allenatore professionista di 2^ cat. Oberdan Biagioni, adiva questo Collegio Arbitrale affinché gli venga riconosciuto, da parte della A.S. Terracina 1925 srl, partecipante nella stagione sportiva 2008/2009 al campionato regionale di Eccellenza Lazio, il pagamento di € 11.500,00 più rimborso spese annuo commisurato alla distanza tra la residenza del tecnico ed il campo da gioco della Società e interessi per il ritardato pagamento e le spese legali. Dopo l’esonero avvenuto nel mese di marzo 2009, in data 14 Aprile 2009 l’allenatore ha rilasciato quietanza liberatoria per i compensi previsti, dietro consegna di n° 3 assegni bancari per totali € 14.000,00 tratti sulla Banca Popolare del Frusinate di cui si allegano copie agli atti. Il tecnico dichiara altresì, che 2 assegni di € 5.000,00 e 6.000,00 con scadenza rispettivamente, 05/06/2009 e 07/07/2009 sono risultati inesigibili per mancanza fondi nonostante l’elevazione di regolare protesto, mentre il terzo assegno di € 3.000,00 con scadenza 04/09/2009, quindi , non è stato neanche versato. Il ricorrente a dimostrazione della sua richiesta allega copia dell’accordo-tipo sottoscritto il 23/10/2008 e regolarmente depositato presso il C.R. Lazio il 28/10/2009. La Società ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, con raccomandata del 16/12/2009 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla ha controdedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione in atti, ed in particolare la quietanza di pagamento sottoscritta dall’allenatore in data 14/04/2009, ampiamente liberatoria, e il contestuale rilascio di n. 3 assegni per complessivi € 14.000,00, ritiene che non sussista nessuna controversia tra le parti nella validità del rapporto e sulla bontà del credito preteso dal ricorrente. Oggetto del ricorso pertanto, appare esclusivamente il mancato buon fine degli assegni rilasciati in pagamento, in ordine ai quali, peraltro, non risulta allo stato che il ricorrente abbia agito in via esecutiva. Di conseguenza non avendo il Collegio competenza in tale materia, nulla deve decidere al riguardo. P.Q.M. Il Collegio, dichiara improcedibile il proposto ricorso,eppertanto rimane impregiudicato il credito del ricorrente. La presente delibera è inappellabile.
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