F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: All. Pietro RUSSO/ U.S.D. ROCCESE ( 78/90 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 05/11/2009, l’avv. Francesco Ruggeri legale dell’allenatore di Base Pietro RUSSO, i
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010
VERTENZA: All. Pietro RUSSO/ U.S.D. ROCCESE
( 78/90 )
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA
Con ricorso del 05/11/2009, l’avv. Francesco Ruggeri legale dell’allenatore di Base Pietro RUSSO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché venisse riconosciuto al suo assistito, che, peraltro, ha regolarmente sottoscritto il documento, da parte della U.S.D. Roccese il pagamento di €. 3.000,00, oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
Nel ricorso il legale rappresentante dell’allenatore, nel precisare che, con regolare scrittura privata del 30/08/2008, la sopracitata Società si era impegnata a corrispondere al suo assistito un compenso annuo di €. 3.000,00 , con pagamento rateo di €. 500,00 da concludersi il 30/06/2009, comunicava che lo stesso era stato esonerato solo verbalmente e che, in data 31/10/2008, aveva comunicato che venisse formalizzato il suddetto esonero. Tale comunicazione veniva inviata anche al Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., al Settore Tecnico della F.I.G.C. di Firenze ed A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori Calcio) Nazionale.
Il Comitato Regionale Sicilia della L.N.D., su richiesta dell’11/02/2010 del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato l’avvenuto deposito dell’accordo sottoscritto dalle parti nonché il tesseramento del ricorrente con la U.S.D. Roccese nella stagione sportiva 2008/09, quale allenatore responsabile della 1° squadra partecipante al Campionato di Promozione.
Con raccomandata del’18/11/2009, inviata per conoscenza anche alla U.S.D. Roccese, il Segretario di questo Collegio Arbitrale ha invitato il ricorrente a mettere a conoscenza del ricorso proposto a questo Collegio il 5/11/2009 alla sopracitata Società.
La società convenuta, con raccomandata del 12/12/2009, nel prendere atto della vertenza promossa dall’allenatore Pietro Russo, ha comunicato che il ricorrente è stato tesserato con l’incarico di allenatore nella stagione sportiva 2008/2009 svolgendo tale mansioni fino al 12/10/2008, gara Roccese – Sacro Cuore, mentre dal giorno 13/10/2008 si è allontanato senza dare nessuna comunicazione.
Per non incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento per attività svolta in assenza di allenatore, pur avendo cercato di rintracciarlo, è stato assunto altro allenatore a nome di La Rocca Giuseppe, che, successivamente , si è dimesso.
Solo successivamente, fine dell’anno 2008, la stessa è stata contattata dal ricorrente Russo che dopo alcuni chiarimenti ha ripreso ad allenare la squadra.
Ultimato il campionato che, a seguito di tante difficoltà è retrocessa nella Prima Categoria, è stato proposto al Russo la riduzione del 50% del premio tesseramento, cioè, €. 1.500,00.
Nessuna risposta è stata fornita dall’allenatore Russo Pietro a tale proposta.
Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso proposto dall’allenatore Pietro Russo è meritevole di accoglimento.
La Società, circa l’affermazione dell’allontanamento volontario del tecnico della conduzione della squadra, avrebbe dovuto contestare tale circostanza allo stesso con l’avvio delle procedure previste dall’art. 44, punto 1 del Regolamento della L.N.D. con la segnalazione alla Procura Federale, in difetto del quale il premio tesseramento è previsto come da contratto.
Inoltre, il ritorno del ricorrente alla guida della squadra a distanza di qualche mese e la non accettazione da parte di quest’ultimo di alcuna decurtazione del premio tesseramento fanno propendere per tale decisione.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della U.S.D. Roccese di corrispondere all’allenatore Pietro Russo la somma di €. 3.000,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2008/2009 oltre ad €. 15,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di €. 3.015,00.
Nulla è dovuto per l’invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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