F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Roberto CANEPA / USD PONTEDECIMO 1907 ( 89/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Canepa Roberto, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 4\

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2009/2010 – Comunicato Ufficiale n. 6 del 15 maggio 2010 VERTENZA: all. Roberto CANEPA / USD PONTEDECIMO 1907 ( 89/90 ) ARBITRI: sigg. Gino GIACCHI e Antonio BARATTA L’allenatore dilettante Canepa Roberto, regolarmente iscritto nei ruoli federali, con ricorso datato 4\12\2009, si è rivolto a questo Collegio Arbitrale per il riconoscimento del credito di € 1500,00 (millecinquecento/00) oltre interessi, nei confronti della USD Pontedecimo, partecipante al campionato di Eccellenza C.R. Liguria stagione sportiva 2009\2010 come previsto dalla scrittura privata stipulata il 3\9\2009 e regolarmente depositata presso il C.R. Liguria L.N.D. L’allenatore ha presentato alla Società le proprie dimissioni a mezzo racc. r.r. in data 6\10\2009. La Segreteria di questo Collegio con racc. del 15\2\2010 ha chiesto alle parti le proprie controdeduzioni e al C.R. Liguria la conferma dell’avvenuto deposito previsto dalla normativa federale. Con lettera a firma del Presidente, la Società Usd Pontedecimo, in data 15\12\2009, inviata al tecnico e a questo Collegio “riconosceva il debito e ne chiedeva una dilazione, allegando una dichiarazione “ufficiosa” delle dimissioni del tecnico sottofirmata dallo stesso con data 01\09\2009”. A questa missiva controdeduceva l’allenatore Canepa Roberto con racc. r.r. del 4\1\2010 ribadendo quanto precedentemente chiesto ed affermato nel ricorso e “disconosceva la dichiarazione con la firma apposta sulle dimissioni, inviate dalla società al Collegio ed allo stesso allenatore, portante la data del 1\09\2009”. Con ulteriore racc. r.r. del 19\1\2010 affermava che egli ha diretto la squadra fino alla data del 4\10\2009, gara di campionato eccellenza reg.le Bogliasco – Pontedecimo, come si potrà evincere dalle distinte di gara. Nessuna controdeduzione della società è pervenuta a questa precisazione del tecnico Canepa Roberto. Il Collegio delibera, quindi, la fondatezza del ricorso in quanto la società USD Pontedecimo non ha ottemperato al pagamento delle due rate scadute il 3\9\2009 e 3\10\2009 di € 750,00 cadauna del premio di tesseramento, come previsto dalla scrittura stipulata fra le parti e pertanto dovrà rifondere al Canepa Roberto la somma non percepita di € 1500,00 quale premio di tesseramento stagione 2009\2010; P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso proposto dall’allenatore Canepa Roberto e per l’effetto fa obbligo alla società USD Pontedecimo di corrispondere la somma di € 1500,00 quale ratei non percepiti del premio di tesseramento, oltre interessi maturati di € 45,00 per un ammontare complessivo di € 1545,00 (millecinquecentoquarantacinque\00). Si trasmettono gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di eventuali violazione dei principi di lealtà e probità da parte della societa Usd Pontedecimo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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