F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ADRIANO LAPERNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Tadd

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ADRIANO LAPERNI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Laperni è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art. 38, comma 1, delle NOIF per aver esercitato, per parte della stagione sportiva 2009-2010, attività di allenatore per la società ACD Oppeano senza formalizzare regolare tesseramento; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 31/07/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito del 10/05/2010 confermata nell’odierna udienza come da separato verbale. Ritenuto che: - l’addebito risulta comprovato avendo svolto attività di allenatore pur in carenza di regolare tesseramento; - tuttavia il deferito ha dimostrato di aver provveduto ai relativi adempimenti tempestivamente in vista del campionato 2009-10 come del resto accertato dalla Commissione Disciplinare Territoriale del Veneto con decisione 10/02/2010 resa nei confronti dell’ACD Oppeano e del suo Presidente; - il comportamento del deferito non viola pertanto l’art. 1, comma 1, CGS ma solo l’art. 35, comma 1, Regolamento ST e 38, comma 1, Noif P.Q.M. dichiara il sig. ADRIANO LAPERNI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 15/06/2010.
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