F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE LAMATTINA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e T

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di SALVATORE LAMATTINA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Lamattina è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 17, comma 4 del Settore Tecnico, e 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto, nella stagione sportiva 2008/09, attività di allenatore della società ASD Mussomeli, senza essere in regola con il tesseramento per non aver ottemperato agli obblighi relativi al versamento delle quote annuali; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 30/10/2010; - assunta la memoria difensiva del deferito dell’11/05/2010. Ritenuto che: - i fatti risultano documentalmente comprovati, nonché riconosciuto dal deferito nella sua memoria dell’11/05/2010; - la richiesta di tesseramento è stato oltretutto respinta P.Q.M. dichiara il sig. SALVATORE LAMATTINA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/10/2010.
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