F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ANDREA GUERRA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 123 del 21 maggio 2010 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ANDREA GUERRA – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Scarfone e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Guerra è stato deferito per violazione dell’art. 30 dello Statuto FIGC, e all’art. 15, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 35 del Regolamento del Settore Tecnico per aver proposto, in data 07/02/2009, denuncia querela nei confronti del Presidente del FC Bolzano 96 senza aver preventivamente adito ed esaurito tutti i gradi previsti dalla Giustizia Federale ed in assenza della concessione della deroga ex art. 30 co. IV Statuto FIGC; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei; - assunta la memoria difensiva del deferito del 12/05/2010 confermata nell’odierna udienza dai difensori del deferito, come da separato verbale. Ritenuto: - di dover condividere i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa del deferito ed in particolare quanto affermato in fattispecie identica dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport con decisione 05/03/2009, caso Setten e Treviso Fbc contro Figc P.Q.M. assolve il sig. ANDREA GUERRA dall’addebito contestatogli.
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