F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RUSSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. B

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RUSSO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Russo è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 35, del Regolamento del Settore Tecnico, in riferimento a quanto statuito dall’art. 94, comma 1, lettera A delle NOIF e con riferimento all’art. 42 del regolamento della LND per aver sottoscritto, nella stagione sportiva 2007/2008 un accordo economico con la società US Sanremese spa superiore a quello previsto in sede normativa; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010 più l’ammenda di euro 500,00. Ritenuto che: - dalle risultanze documentali, in particolare dal procedimento svoltosi dinnanzi al Collegio Arbitrale presso la LND, gli addebiti contestati risultano comprovati; - come espressamente dichiarato dallo stesso sig. Russo, con raccomandata a. r. inviata in data 26.05.2008 al Collegio Arbitrale presso la LND, e come risulta dalla scrittura privata dallo stesso sottoscritta, l’importo (euro 5.000,00) è nettamente superiore al massimale previsto per le squadre minori P.Q.M. dichiara il sig. ANTONIO RUSSO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 28/02/2010 più l’ammenda di euro 100,00.
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