F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di MATTEO BRIGNOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elm

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 57 del 18 dicembre 2009 Provvedimento disciplinare a carico di Procedimento disciplinare a carico di MATTEO BRIGNOLI – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Pezzano, Casale e Taddei Elmi. Piani e Bisin con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: - tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; - considerato che il sig. Brignoli è stato deferito per violazione dell’art. 1, comma 1, e art. 5, commi 1, 2, 4 e 6 del Codice di Giustizia Sportiva per aver reso dichiarazioni gravemente lesive del prestigio, dell’onorabilità e credibilità della classe arbitrale; - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei; - assunta la memoria difensiva del deferito del 03/12/2009. Ritenuto che: - tale memoria difensiva si basa sul disconoscimento delle dichiarazioni rese “l’articolo ha del tutto travisato il significato delle mie dichiarazioni ovvero ha addirittura portato idee ed espressioni mai riportate dal sottoscritto….” “nego di aver mai posto in dubbio la regolarità del campionato e la correttezza degli arbitraggi…..”; - inoltre il deferito invoca a sua discolpa una presunta smentita telefonica di cui non viene fornita alcuna prova nonché l’esistenza di altro articolo su diverso giornale, a suo dire pubblicato nello stesso giorno di quello oggetto del presente deferimento, senza che anche in questo caso fornisca prova di quanto asserito; - codesta Commissione non ritiene di dover accogliere le tesi difensive in quanto non vi è alcuna prova in ordine ad un’eventuale smentita o rettifica; - l’articolo contiene parole riportate in virgolettato che esprimono un’articolato pensiero di senso compiuto; - le considerazioni espresse in tale articolo sono state dallo stesso deferito confermate nel corso dell’audizione del 31/07/2009 innanzi al collaboratore della Procura Federale nel corso della quale lo stesso ha dichiarato: “non è mia abitudine rilasciare questo tipo di dichiarazioni. Era solo uno scambio di opinioni confidenziali che assolutamente non volevo che venissero pubblicate”; - inoltre tali dichiarazioni sono in linea con quelle rilasciate dal presidente della società sia nell’aprile che nel luglio 2009 P.Q.M. dichiara il sig. MATTEO BRIGNOLI responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al 18/06/2010.
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