OMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 03/06/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 – Deferimento del signor Marco Porcile, presidente Vado F.C. per violazione dell’art. 1 comma 1 e 8 commi 9, 10 e 15 C.G.S.
OMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 03/06/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 55 - Deferimento del signor Marco Porcile, presidente Vado F.C. per violazione dell'art. 1 comma 1 e 8 commi 9, 10 e 15 C.G.S. e della soc. Vado F.C. per responsabilità diretta ex art. 4 comma 2 C.G.S.
Con atto del 2 febbraio 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare:
a) il signor Marco Porcile, presidente della società Vado FC;
b) la società Vado FC;
per rispondere, il primo della violazione dell’art. 1 comma 1 CGS e 8 commi 9, 1° e 15, in relazione all’art. 94 delle N.O.I.F., per non aver ottemperato alla decisione della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 58 del 28.9.2009 emessa all’esito del contenzioso fra la società Vado F.C. ed il proprio calciatore Mina Oscar, la società Vado F.C. per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS.
I fatti
Il deferimento trae origine dalla denuncia dell’Associazione Italiana Calciatori cui il calciatore Oscar Mina si è rivolto onde ottenere il pagamento dell’importo di € 1275,00 riconosciutogli dalla Commissione Vertenze Economiche come da C.U. n. 58 del 28.9.2009 della FIGC.
Dagli atti risulta che la soc. Vado FC ha provveduto al pagamento dell’importo in condanna con assegno inviato alla LND il 3 dicembre 2010 e quindi successivamente fatto pervenire al calciatore.
Il dibattimento
La discussione ha avuto inizio nella seduta del 4 maggio 2010 nella quale il rappresentante della Procura Federale ha contestato al presidente della società Vado F.C. la tardività del pagamento dell’obbligazione avvenuto oltre il termine dei trenta giorni dalla ricezione della notifica della decisione della C.V.E . previsto dal disposto dell’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F.
Dal che la richiesta delle seguenti sanzioni:
• signor Porcile Marco, presidente Vado F.C.: inibizione temporanea mesi sei;
• società Vado F.C.: penalizzazione di un punto nella classifica del campionato della stagione sportiva 2010-2011 ed ammenda di € 1000,00.
Il signor Porcile assistito dal proprio difensore, oltre a far riferimento alla memoria difensiva depositata, ribadisce di aver disposto il pagamento dell’importo al momento della notizia ricevuta dal calciatore Oscar Mina, nulla essendogli stato notificato dalla Commissione Vertenze Economiche secondo il disposto del citato articolo delle N.O.I.F.; perciò chiede alla Procura Federale di fornirne la prova.
A questo punto, su richiesta del P.F. la seduta è rinviata alla riunione del 25 maggio 2010 in cui è ripresa la discussione con l’esibizione, da parte della P.F., della prova dell’avvenuta notifica della sentenza della C.V.E. al calciatore ed alla soc. Vado FC.
La società deferita contesta la validità della documentazione prodotta dalla Procura Federale, giudicandola non idonea a provare l’effettiva ricezione della notifica, e chiede un ulteriore rinvio del procedimento per poter svolgere ulteriori indagini; a tale richiesta si è opposto il rappresentante della Procura Federale.
La Commissione Disciplinare, respinta quindi l’istanza di rinvio, dichiara chiusa l’istruttoria dibattimentale.
Conclusioni della C.D.
Visti gli allegati all’atto di deferimento e presa visione della memoria difensiva della Società Vado e del suo Presidente, la Commissione Disciplinare accoglie il principio di colpevolezza sostenuto dal Procuratore Federale a carico della soc. Vado FC e del suo Presidente, respinge ogni contraria eccezione proposta dalla difesa dei deferiti, ritenendo la data dell’1.10.2009, certificata dalla documentazione elettronica delle Poste Italiane, la data di effettivo ricevimento da parte della società della decisione della C.V.E.; dal che si evince che il pagamento dell’importo in condanna, effettuato il 3.12.2009, è avvenuto oltre il termine dei trenta giorni previsto dall’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F.
Per questi motivi la C.D. commina le sanzioni di cui al dispositivo.
Il dispositivo
La Commissione Disciplinare infligge al signor Marco Porcile, presidente della Società Vado FC, la sanzione della inibizione temporanea per mesi due, infligge alla società Vado FC., per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., la sanzione della penalizzazione di un punto nella classifica del prossimo campionato 2010 – 2011 (art. 8 C.G.S) condannandola al pagamento dell’ammenda di € 1000,00.
Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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