LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 26 ottobre 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM Gara Soc. BOLOGNA – Soc. JUVENTUS
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 61 DEL 26 ottobre 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE A TIM
Gara Soc. BOLOGNA – Soc. JUVENTUS
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva (fax delle ore 14.08 del 25 ottobre 2010)
segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS circa la condotta tenuta al 34° del primo tempo dal calciatore
Krasic Milos (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
nelle circostanze segnalate, il calciatore juventino procedeva in velocità, palla al piede,
all’interno dell’area di rigore bolognese, diretto verso la linea di fondo, allorché veniva affiancato
e contrastato nell’azione dal calciatore felsineo Portanova.
In tale frangente, il Krasic cadeva malamente in avanti e l’Arbitro sanzionava con l’assegnazione
di un calcio di rigore l’intervento, ritenuto falloso, del Portanova, che veniva ammonito.
In realtà, le immagini televisive documentano, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, che i
due calciatori non vennero in alcun modo a contatto e che l’Arbitro fu indotto in errore da un
abile “tuffo” in avanti effettuato dal calciatore bianconero (l’innaturale “trascinamento” del piede
sinistro ne evidenzia ulteriormente l’intento ingannevole).
Evidente la simulazione e consequenziale la sanzione, che appare equo quantificare nel minimo
edittale, per tale condotta gravemente antisportiva ex art. 35, 1.3 CGS.
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di sanzionare con la squalifica
per due giornate effettive di gara il calciatore Krasic Milos (Soc. Juventus).