LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 14 settembre 2010 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE BWIN Gara Soc. NOVARA – Soc. GROSSETO
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – STAGIONE SPORTIVA – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaserieb.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 20 DEL 14 settembre 2010
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE BWIN
Gara Soc. NOVARA – Soc. GROSSETO
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 11.38 del 13
settembre 2010) ex art. 35 co. 1.3) CGS circa la condotta tenuta, al 43° del secondo tempo, dal
calciatore Turati Marco (Soc. Grosseto) nei confronti del calciatore Rigoni Marco (Soc.
Novara);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che il gesto compiuto dal calciatore Turati, del tutto gratuito
(e sanzionabile se riferito nei rapporti degli Ufficiali di gara), non è tale da integrare gli estremi di
quella “condotta violenta” che, se “non vista” dall’Arbitro, rende ammissibile la “prova
televisiva”, con i consequenziali effetti sanzionatori.
Si è trattato, in effetti, di un calcio inferto velleitariamente al calciatore avversario, ma privo
dell’intenzione lesiva che, per costante orientamento degli Organi di giustizia, connota la
previsione normativa di cui all’art. 35 – co. 1.3), CGS.
P.Q.M.
a seguito della segnalazione del Procuratore federale
delibera
non adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Turati Marco (Soc.
Grosseto).