F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (333) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD REAL TAORMINA (ammenda € 1.000,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia – CU n. 473/cdt del 18.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (333) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITA’ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETA’ ASD REAL TAORMINA (ammenda € 1.000,00), EMESSA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera CD Territoriale presso il CR Sicilia - CU n. 473/cdt del 18.5.2010). la Commissione Disciplinare Nazionale; letto il ricorso; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla società ASD Real Taormina l’ulteriore sanzione della penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011, osserva quanto segue. Il ricorso avverso l’impugnata decisione adottata dalla Commissione Territoriale si limita alla posizione della ASD Real Taormina, deferita per responsabilità oggettiva in relazione alle violazioni addebitate ai propri tesserati, compiutamente provate nel corso del procedimento svoltosi innanzi alla Commissione Territoriale. In prime cure il sodalizio è stato sanzionato con l’ammenda di € 1.000,00. Avverso tale decisione ha proposto appello la Procura Federale eccependo la insufficiente afflittività della sanzione adottata nei confronti della ASD Real Taormina in considerazione dei vantaggi agonistici derivatile dai fatti in oggetto, dell’entità delle sanzioni comminate agli altri deferiti, della gravità oggettiva dell’accaduto. Le doglianze poste alla base del gravame appaiono fondate, giacchè è evidente che la ASD Real Taormina ha tratto vantaggio in classifica dall’utilizzo di un calciatore tesserato per essa in maniera irregolare e che la sanzione irrogatale in primo grado è inadeguata alla luce della gravità del fatto e sottodimensionata a confronto di quelle applicate ai suoi tesserati. Seppur in base alle vigenti norme regolamentari non sussiste automaticità tra l’utilizzazione di un calciatore in posizione irregolare di tesseramento e l’applicazione della penalizzazione nei confronti della società resasi colpevole dell’illecito, per costante giurisprudenza di questa Commissione in fattispecie analoghe alla presente la predetta sanzione della penalizzazione è quella che più si adatta alla situazione, non essendo adeguatamente affittiva la sola sanzione pecuniaria. La Commissione ritiene quindi congrua la definizione della sanzione siccome indicata nell’atto di gravame e risultante dal dispositivo. P. Q. M. accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l’effetto, in parziale riforma dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale pubblicata sul C.U. n. 473 del 18.5.2010 emesso dal Comitato Regionale della Sicilia, infligge alla Società ASD Real Taormina l’ulteriore sanzione della penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011.
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