F.I.G.C. ¨C COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE ¨C 2010/2011 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010 (344) ¨C DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto (Calciatori attualmente svincolati), Ennio MICHELI (Dirigente accompagnatore ufficiale della Societ¨¤ Brescia Calcio Spa), Antonio CORBELLINI (Allenatore tesserato per la Societ¨¤ Brescia Calcio Spa), Roberto CLERICI (Allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la Societ¨¤ Brescia Calcio Spa) e della Societ¨¤ BRESCIA CALCIO Spa – (nota N¡ã. 8487/726pf09- 10/SP/MS/vdb del giorno 1.6.2010).
F.I.G.C. ¨C COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE ¨C 2010/2011 ¨C Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010
(344) ¨C DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GAMARRA RUIZ Sebastian, FORLANI Alberto (Calciatori attualmente svincolati), Ennio MICHELI (Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Brescia Calcio Spa), Antonio CORBELLINI (Allenatore tesserato per la Società Brescia Calcio Spa), Roberto CLERICI (Allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la Società Brescia Calcio Spa) e della Società BRESCIA CALCIO Spa - (nota N¡ã. 8487/726pf09- 10/SP/MS/vdb del giorno 1.6.2010).
Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 1 giugno 2010 nei confronti di
¡ñ il Sig. Sebastian Gamarra Ruiz, calciatore tesserato per la Società Brescia Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, del C.G.S., con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, dello Statuto, ed in relazione all¡¯art. 10, comma 2 C.G.S., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità per aver disputato la gara Pergocrema ¨C Brescia Calcio valevole per il campionato regionale giovanissimi nella stagione sportiva 2009 ¨C 2010 nelle file della Società Brescia Calcio, senza averne titolo perché non ritualmente tesserato, cos¨¬ come descritto nella parte motiva;
¡ñ Il Sig. Alberto Forlani, calciatore tesserato per la Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, C.G.S., con riferimento al paragrafo 3.1 del comunicato N¡ã. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. relativo alla stagione 2009 ¨C 2010 per aver disputato n. 2 gare del campionato regionale giovanissimi (Pergocrema - Brescia Calcio e Brescia Calcio - Atalanta), nella stagione sportiva 2009 ¨C 2010, nelle file della Società Brescia Calcio, senza averne titolo per non aver ancora compiuto 12 anni di età;
¡ñ Il Sig. Ennio Micheli, Dirigente accompagnatore ufficiale della Società Brescia Calcio, per rispondere della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, in relazione all¡¯art. 10, comma 2, del C.G.S., per avere certificato la regolarità del tesseramento del giocatore Sebastian Gamarra Ruiz, e l¡¯impiego del calciatore Alberto Forlani, in violazione delle norme federali di riferimento;
¡ñ Il Sig. Antonio Corbellini, allenatore tesserato per la Società Brescia Calcio, all¡¯epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della Società Brescia Calcio Spa per rispondere della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, ed in relazione all¡¯art. 10, comma 2, C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale N¡ã. 1 del Settore Giovanile Scolastico stagione 2009 ¨C 2010, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell¡¯età consentita venissero impiegati dalla propria Società in occasione di due gare di campionato;
¡ñ Il Sig. Roberto Clerici, allenatore della squadra giovanissimi tesserato per la Società Brescia Calcio, per rispondere della violazione di cui all¡¯art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento agli artt. 7, comma 1, e 16, comma 1, ed in relazione all¡¯art. 10, comma 2, C.G.S. nonché, avuto riguardo al paragrafo 3.1 del comitato ufficiale N¡ã. 1 del settore giovanile scolastico stagione 2009 ¨C 2010, per aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità per aver consentito che calciatori non ritualmente tesserati e/o non dell¡¯età consentita venissero impiegati dalla propria Società in occasione di due gare di campionato;
¡ñ La Società Brescia Calcio Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell¡¯art. 4, comma 2, in conseguenza delle responsabilità ascritte ai propri dirigenti ed ai propri tesserati. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale Dott. Giua il quale ha concluso per l¡¯affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l¡¯irrogazione delle seguenti sanzioni: 15 (quindici) giorni di squalifica per Gamarra Ruiz, 1 (uno) mese di squalifica per Forlani, 1(uno) mese di inibizione per Micheli, 3 (tre) mesi di squalifica per Corbellini, 2 (due) mesi di squalifica per Clerici, 2 (due) punti di penalizzazione al Brescia Calcio da scontarsi nel Campionato Giovanissimi Regionali; ascoltato altres¨¬ il difensore dei soggetti deferiti il quale ha concluso in via principale per la trasmissione degli atti al giudice di competenza ed in subordine per il proscioglimento dei soggetti deferiti o comunque per l¡¯irrogazione di sanzioni minime; Rilevato che, ai sensi del 1¡ã comma dell¡¯art. 30 del C.G.S., questa Commissione ¡°¨¨ Giudice di primo grado¡ per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano pi¨´ ambiti territoriali, ¡¡± mentre ¡°le Commissioni Disciplinari Territoriali sono giudici di primo grado¡ per i campionati e le competizioni di livello territoriale¡±. Considerato che si ¨¨ quindi in presenza di una forma di competenza funzionale basata su un criterio oggettivo (la territorialità del campionato nell¡¯ambito del quale l¡¯illecito si presume essere stato commesso) e non soggettivo, cio¨¨ l¡¯iscrizione del sodalizio con la sua prima squadra ad un campionato nazionale: Valutato che la fattispecie in esame ha per oggetto fatti accaduti in un campionato giovanile di ambito locale, e pertanto non pu¨° trovare applicazione la previsione di cui all¡¯art. 32, comma 8, con riferimento al 1¡ã comma dell¡¯art. 41, del medesimo C.G.S. poiché la stessa si riferisce ai casi in cui gli incolpati appartengono a Leghe diverse e quindi la competenza di questa Commissione prevale su quella delle Territoriali. Preso atto dell¡¯indirizzo giurisprudenziale determinatosi recentemente al riguardo dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, il Collegio deve dichiarare la propria incompetenza e rimettere gli atti alla Procura Federale perché adotti i provvedimenti del caso. P.Q.M. Dichiara la propria incompetenza a decidere sul deferimento e dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale.
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