F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010 (281) – APPELLO DEL SIG. DAMIANO BASILE (dirigente della Soc. SPD Femminile Calcio a 5 Preci) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 115/bis del 10.4.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 01 del 01.07.2010
(281) – APPELLO DEL SIG. DAMIANO BASILE (dirigente della Soc. SPD Femminile Calcio a 5 Preci) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera CD Territoriale presso il CR Umbria CU n. 115/bis del 10.4.2010).
la Commissione Disciplinare Nazionale;
letto il ricorso ed esaminati gli atti, in via pregiudiziale rileva l’improcedibilità dell’atto di gravame per violazione del combinato disposto degli articoli 36, commi 10 e 11, e 37, comma 1 lettera a) ultima parte, del CGS. La procedura prevista dalle norme appena richiamate prevede che avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali si può proporre ricorso innanzi a questa Commissione Nazionale con l’applicazione di termini e modalità previsti dai procedimenti innanzi alla Corte di Giustizia Federale, regolamentati dal citato art. 37. Orbene, quest’ultimo prevede che la parte appellante che abbia richiesto copia degli atti è tenuta a depositare i motivi a sostegno del gravame entro sette giorni dalla data in cui ha ricevuto tali copie. Nella fattispecie che ci occupa dagli atti presenti nel fascicolo risulta che il sig. Basile ha ricevuto in data 6 maggio 2010 le copie inviategli dalla segreteria di questa Commissione e che ha poi proposto reclamo con telefax trasmesso il 18 maggio, quando cioè era abbondantemente spirato il termine di cui all’ultima parte dell’art. 37 c. 1 lett. a) del CGS, termine perentorio come tutti quelli di cui a detto Codice. Il mancato rispetto di tale termine rende improcedibile il gravame. P. Q. M. dichiara l’improcedibilità del ricorso e dispone l’addebito della tassa non versata presso la Soc. SPD Femminile Calcio a 5 Preci.
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