F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (330) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società UC Sampdoria Spa) E DELLA SOCIETÁ UC SAMPDORIA SPA (nota N°. 8176/1578pf09- 10/SP/blp del 21.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010
(330) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RICCARDO GARRONE (Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della Società UC Sampdoria Spa) E DELLA SOCIETÁ UC SAMPDORIA SPA (nota N°. 8176/1578pf09- 10/SP/blp del 21.5.2010).
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
● Il Sig. Riccardo Garrone, Presidente del CDA e Legale Rappresentante della Società UC Sampdoria Spa, per rispondere della violazione dell’art. 5, comma 1, del C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni pubblicate su organi di informazione e riportate nella parte motiva: a) giudizi tesi a negare la regolarità del campionato a causa dell’operato degli arbitri, esprimendo pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, in particolare della classe arbitrale, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali; b) giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale, in particolare del socio di riferimento della Società Genoa e di tesserati della Società medesima;
● La Società UC Sampdoria Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta in ordine a quanto ascritto al proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante. All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Riccardo Garrone e dalla Società UC Sampdoria Spa istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Riccardo Garrone e dalla Società UC Sampdoria Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 C.G.S. [“pena base per il Sig. Riccardo Garrone, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 10.000,00 (Euro diecimila/00); pena base per la Società UC Sampdoria Spa sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, C.G.S. a € 10.000,00 (Euro diecimila/00) ”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo Giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l’Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) al Sig. Riccardo Garrone; ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) alla Società UC Sampdoria Spa.Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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