F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (223) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE SELLAN (Dirigente della Società ASD C. Fiume Veneto Bannia) ELIAS MANZON (Calciatore tesserato per la Società ASD C. Fiume Veneto Bannia) MARCO SELLAN (Calciatore tesserato per la Società Udinese Calcio Spa) ELIA FRANCETTI E FABIO SIST (Calciatori svincolati) ALESSIO SALVADORI (Calciatore tesserato per la Società GSD Savorgnanese) E DELLA SOCIETÁ ASD C. FIUME VENETO BANNIA (nota N°. 5106/383pf09-10/GR/mg del 22.2.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (223) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE SELLAN (Dirigente della Società ASD C. Fiume Veneto Bannia) ELIAS MANZON (Calciatore tesserato per la Società ASD C. Fiume Veneto Bannia) MARCO SELLAN (Calciatore tesserato per la Società Udinese Calcio Spa) ELIA FRANCETTI E FABIO SIST (Calciatori svincolati) ALESSIO SALVADORI (Calciatore tesserato per la Società GSD Savorgnanese) E DELLA SOCIETÁ ASD C. FIUME VENETO BANNIA (nota N°. 5106/383pf09-10/GR/mg del 22.2.2010). L’Associazione Sportiva Dilettantistica Torre, con lettera datata 30 luglio 2009, denunciava al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia che il proprio calciatore Manzon Elias, categoria Giovanissimi, aveva partecipato con la Società Sportiva ASD Fiume Veneto Bannia a un torneo di calcio disputato in Austria senza richiederle il nullaosta. Tale lettera dalla Presidenza del Comitato veniva trasmessa alla Procura federale, la quale, esperite le indagini consequenziali, accertava che, in effetti, il calciatore Manzon, tesserato per la Società Torre, aveva preso parte a tale torneo unitamente ad altri calciatori appartenenti ad altre Società, tutti privi di nulla osta; che il calciatore Manzon, nella stagione immediatamente successiva a quella del torneo, disputatosi nel giugno 2009, aveva lasciato la Società Torre e si era tesserato per la Società Fiume Veneto Bannia; che il referente della manifestazione in oggetto era stato il Sig. Davide Sellan, tesserato in qualità di dirigente per la Società Fiume Veneto Bannia. Accertava altresì che i calciatori investiti del caso erano stati, oltre al Manzon, Marco Sellan, figlio del Davide Sellan, tesserato per l’Udinese Calcio Spa; Elias Fancetti e Fabio Sist, tesserati per la Pordenone Calcio; Alessio Salvatori, tesserato per la Società Savorgnanese. Nel corso delle indagini risultava inoltre accertato che al torneo non avevano partecipato Società di calcio, bensì rappresentative comunali e che ciò era comprovato da una attestazione del Comune di Fiume Veneto, con la quale si dava atto che David Sellan aveva preso parte al torneo, nonché ad altre manifestazioni di diverse discipline sportive, aventi tutte carattere ricreativo ed aggregativo, in qualità di responsabile della rappresentativa del Comune medesimo e dei Comuni limitrofi. La Procura federale, a conclusione delle indagini, motivando che, pur nel contesto acclarato di un torneo estivo a cui avevano partecipato non Società di calcio ma rappresentanze comunali, erano ravvisabili comportamenti ascrivibili a persone tesserate tali da delineare responsabilità di carattere disciplinare, deferiva a questa Commissione il dirigente Sellan e i calciatori Manzon, Sellan, Fancetti, Sist e Salvatori, contestando loro la violazione dell’art. 1, commi 1 e 5, C.G.S., nonché la Società ASB Fiume Veneto Bannia per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S. Nessuno dei deferiti ha controdedotto, né è comparso alla riunione odierna innanzi questa Commissione, nel corso della quale la Procura Federale, esposti i motivi del deferimento, ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al dirigente Sellan Davide l’inibizione di mesi 2 (due); al calciatore Manzon Elias la squalifica per mesi 2 (due); ai calciatori Sellan Mauro, Fancetti Elias, Sist Fabio, Salvatori Alessio la squalifica per mesi 1 (uno); alla Società ASD Fiume Veneto Bannia l’ammenda di € 400,00 (Euro quattrocento/00). Il deferimento è fondato nei limiti che seguono. È pacifica la partecipazione dei calciatori deferiti al torneo in oggetto, ad esclusione del calciatore Fabio Sist che aveva partecipato non alla edizione del torneo dedotta nel presente deferimento, bensì a quella dell’anno precedente. Pertanto, poiché il deferimento è limitato al torneo svoltosi nel giugno 2009 al quale il calciatore Sist non ha partecipato, andrà respinta la richiesta sanzionatoria proposta a suo carico. Altrettanto pacifica è la circostanza che la partecipazione dei calciatori è avvenuta senza il consenso delle loro Società di appartenenza e che ciò ha integrato la violazione dell’art. 1, comma 1, CGS per il venir meno del principio di lealtà, correttezza e lealtà, a cui ogni tesserato deve uniformarsi. Né può costituire motivo di esclusione della violazione il fatto che si sia trattato di un torneo riservato a rappresentative comunali e non a Società di calcio, essendo in ogni caso persistente l’obbligo per ogni tesserato di rispettare le norme di comportamento poste dall’Ordinamento con riferimento all’attività sportiva. Non può inoltre non considerarsi che la partecipazione al torneo ha avuto ricadute sul tesseramento, ove si consideri che il calciatore Manzon Elias, proprio in seguito al torneo, si era indotto a tesserarsi per la Società Fiume Veneto Bannia come allievo regionale. In questo contesto, appare evidente la responsabilità di David Sellan, tesserato in qualità di dirigente della Società di cui sopra, che, presente alla manifestazione quale responsabile della rappresentativa del Comune di Fiume Veneto, aveva omesso di subordinare la partecipazione al torneo dei calciatori al consenso delle Società di appartenenza. La responsabilità della Società Fiume Veneto Bannia, di natura oggettiva, segue quella del proprio dirigente. P.Q.M. in accoglimento del deferimento infligge le seguenti sanzioni: ▪ al dirigente Sellan Davide l’inibizione di mesi 2 (due); ▪ al calciatore Manzon Elias la squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara; ▪ ai calciatori Sellan Mauro, Fancetti Elias e Salvatori Alessio la squalifica per 1 (una) giornata effettiva di gara; ▪ alla Società ASD Fiume Veneto Bannia l’ammenda di € 200,00 (Euro duecento/00). Respinge il deferimento a carico del calciatore Fabio Sist.
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