F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO GIUSEPPE VINDIGNI (Presidente della Società ASD Pro Scicli), ALFIO GENNARO, GIUSEPPE MORMINA, MASSIMILIANO VENTURA (Dirigenti della Società ASD Pro Scicli), ALESSANDRO MARRAS (Calciatore attualmente svincolato), ALESSANDRO FARRIS (Calciatore già tesserato per la Società FC Brera, attualmente tesserato per la Società Pol. Quartiere Marina), RAFAEL CONTRERAS BUGLIA e GUILHERME QUESADA (Calciatori non tesserati FIGC) E DELLE SOCIETÀ ASD PRO SCICLI E FC BRERA (Nota N°. 5241/995pf08-09/AM/ma del 1.03.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (224) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO GIUSEPPE VINDIGNI (Presidente della Società ASD Pro Scicli), ALFIO GENNARO, GIUSEPPE MORMINA, MASSIMILIANO VENTURA (Dirigenti della Società ASD Pro Scicli), ALESSANDRO MARRAS (Calciatore attualmente svincolato), ALESSANDRO FARRIS (Calciatore già tesserato per la Società FC Brera, attualmente tesserato per la Società Pol. Quartiere Marina), RAFAEL CONTRERAS BUGLIA e GUILHERME QUESADA (Calciatori non tesserati FIGC) E DELLE SOCIETÀ ASD PRO SCICLI E FC BRERA (Nota N°. 5241/995pf08-09/AM/ma del 1.03.2010). La Procura federale, attivata da due esposti delle Società ASD Pescara Calcio a 5 e ASD Napoli Futsal Barrese, nonché da una denuncia del calciatore Gustavo Guimares Neri, tesserato per la Società ASD CR Pro Scicli, accertava che la Società Pro Scicli aveva utilizzato nella gara Cagliari-Pro Scicli, disputata il 28 marzo 2009 per il campionato di serie A - Divisione Calcio a 5, i calciatori Alessandro Marras e Alessandro Farris, Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada, che non erano tesserati per tale Società e che non avevano pertanto titolo per la partecipazione alla gara. Veniva altresì accertato che il calciatore Alessandro Farris era tesserato per la Brera Calcio a 5, che il calciatore Alessandro Marras era tesserato per la Divisione Calcio a 5 ma si trovava in regime di svincolo e che i calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada, ancorché privi del tesseramento, avevano partecipato con la Società Scicli ad altre gare in numero di 13 per il Buglia e in numero di 15 per il Quesada. Emergeva dalle indagini che la Società Pro Scicli, mossa dall’intento di limitare i costi di trasferta, aveva rinunciato ad avvalersi dei propri tesserati, fatta eccezione per il Neri e per altri due compagni e aveva nel contempo deciso, per completare la rosa e per poter disputare la gara, di procacciare calciatori che erano sul posto e che sarebbero stati per questo reclutati. E tanto era avvenuto con i calciatori Farris e Marras. Tale intenzione, perfettamente concretizzatasi, era stata preventivamente comunicata al calciatore Neri dal dirigente accompagnatore della squadra Alfio Gennaro, che aveva così corretto una precedente comunicazione del Presidente della Società Giorgio Giuseppe Vindigni che la squadra avrebbe rinunciato alla gara, mancando di presentarsi. Nel corso delle audizioni, nel mentre i fatti risultavano sostanzialmente confermati dalle persone escusse, il Sig. Alfio Gennaro si rifiutava di rispondere alle domande dell’Organo inquirente, nei cui confronti inveiva, interrompendo l’audizione. Il Presidente della Società Cagliari, antagonista della Società Pro Scicli nella gara di che trattasi, anch’egli escusso dall’Organo inquirente, riferiva che prima della gara era stato contattato dai dirigenti della Società Pro Scicli affinché procurasse loro cinque atleti da impiegare nella gara, ma che aveva opposto un netto rifiuto, informandone telefonicamente la Divisione Calcio a 5. In tale contesto, la Procura federale deferiva a questa Commissione il Sig. Giorgio Giuseppe Vindigni , Presidente della Società ASD Pro Scicli; i dirigenti della stessa Società Alfio Gennaro, Giuseppe Mormina e Massimiliano Ventura; i calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada; i calciatori Alessandro Farris e Alessandro Marras; la Società ASD CR Pro Scicli; la Società FC Brera di appartenenza del calciatore Farris, contestando: al Presidente e ai dirigenti della Società Pro Scicli la violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S.; ai calciatori Buglia e Quesada la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S., per aver partecipato il primo a 13 gare ed il secondo a 15 gare della Società Pro Scicli senza esservi tesserati; al calciatore Farris, già tesserato all’epoca dei fatti per la Società Brera, la violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 6, C.G.S. per aver preso parte alla gara Cagliari-Pro Scicli senza essere tesserato per quest’ultima Società; al calciatore Marras per lo stesso precedente motivo la violazione dell’art. 1, comma 5, C.G.S. in relazione agli artt. 1 e 10, comma 6, C.G.S.; alla Società ASD CR Pro Scicli la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2, C.G.S. per le violazioni ascritte ai propri tesserati; la Società Brera la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S. per la violazione ascritta al proprio calciatore Alessandro Farris. I dirigenti Mormina, Ventura e Gennaro erano deferiti per aver sottoscritto le distinte dei calciatori partecipanti alle gare della Società Scicli e per aver attestato che tutti erano regolarmente tesserati per la Società quando invece i deferiti non lo erano, con l’aggravante per il Gennaro di essersi attivato per la irregolare partecipazione alla gara in oggetto dei calciatori Farris e Marras e per aver assunto il comportamento sopra descritto dinnanzi l’Organo inquirente. Il calciatore Alessandro Farris e la Società Brera hanno fatto pervenire a questa Commissione due distinte e separate memoria difensive, attraverso le quali il Farris ha ammesso di aver partecipato alla gara e di averlo fatto per l’incapacità di resistere alla voglia di giocare per di più in Serie A, senza rendersi conto della violazione che andava commettendo; la Società Brera ha dedotto che all’epoca dei fatti non aveva da tempo più notizie del calciatore Farris, il quale da Milano era tornato in Sardegna e che alcuna responsabilità poteva pertanto esserle addebitata. È pervenuta a questa Commissione una comunicazione a firma dei Signori Antonio Calò e Gian Paolo Calò, con la quale viene dedotta la mancanza di qualsiasi rapporto domiciliata rio con i calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada, i quali, in sede di audizione innanzi la Procura federale, avevano eletto domicilio presso lo studio dei predetti. Trattasi di comunicazione del tutto ininfluente, che non inficia la ritualità del deferimento e delle successive notificazioni avvenute nel luogo indicato dai deferiti e mai revocato dagli stessi. Alla riunione odierna la Procura federale, richiamato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento con le seguenti sanzioni: a carico di Giorgio Giuseppe Vindigni, Giuseppe Mormina, Massimiliano Ventura, Gennaro Alfio l’inibizione per anni 2 (due) ciascuno; a carico dei calciatori Rafael Contreras Buglia e Guilherme Quesada la squalifica per anni 2 (due) ciascuno; a carico dei calciatori Alessandro Farris ed Alessandro Marras la squalifica per mesi 6 (sei) ciascuno; a carico della Società ASD CR Pro Scicli la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica e l’ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); a carico della Società FC Brera l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille/00). Il deferimento è fondato. Tutti i fatti accertati dall’Organo inquirente risultano ampiamente provati; le memorie difensive che sono state depositate non inducono ad indebolire il quadro accusatorio, che anzi ne esce rafforzato. La responsabilità oggettiva contestata alla Società Brera è disciplinata dall’Ordinamento sportivo, ricorre in ogni ipotesi di violazione che sia imputabile a un tesserato della Società deferita, prescinde dalla conoscenza dell’occorso e dalla consapevolezza della violazione da parte della stessa Società deferita. Risulta altresì dagli atti che, delle distinte dei calciatori partecipanti alle gare, quattro sono state sottoscritte dal Mormina, due sono state sottoscritte dal Ventura, le altre sono state sottoscritte dal Gennaro, nei cui confronti sussiste l’aggravante del comportamento tenuto dinnanzi all’Organo inquirente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: a carico di Giorgio Giuseppe Vindigni l’inibizione di anni 2 (due); a carico di Giuseppe Mormina e Massimiliano Ventura l’inibizione di anni 1 (uno); a carico di Alfio Gennaro l’inibizione di anni 2 (due); a carico del calciatore Rafael Contreras Buglia la squalifica sino al 30.6.2011; a carico del calciatore Guilherme Quesada la squalifica sino al 30.6.2011; a carico dei calciatori Alessandro Farris ed Alessandro Marras la squalifica per 3 gare effettive; a carico della Società ASD CR Pro Scicli la penalizzazione di punti 15 (quindici) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011; a carico della Società FC Brera l’ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).
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