F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010 (323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente della Società Polisportiva Viribus Unitis) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VIRIBUS UNITIS (nota N°. 7861/1388pf09-10/GT/dl del 14.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 02 del 05.07.2010
(323) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO DELLA CORTE (Presidente della Società Polisportiva Viribus Unitis) E DELLA SOCIETÁ POLISPORTIVA VIRIBUS UNITIS (nota N°. 7861/1388pf09-10/GT/dl del 14.5.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 14 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Antonio Della Corte, presidente della Polisportiva Viribus Unitis, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell’art. 1, comma 1, C.G.S. per non aver portato a conoscenza del proprio tesserato, Sig. Gianluca Pescatore, il deferimento della Procura federale e la convocazione davanti alla Commissione Disciplinare Territoriale Abruzzo; nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui sempre all’art. 1, comma 1, C.G.S. con riferimento all’art. 107, comma 6, delle N.O.I.F., e la Società Polisportiva Viribus Unitis a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione degli addebiti, i deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti con richiesta di applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Antonio della Corte, Presidente della Società Polisportiva Viribus Unitis, la sanzione dell’inibizione per mesi 6 (sei); per la Società Polisportiva Viribus Unitis la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00). È comparso altresì il Signor Antonio Della Corte, il quale ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all’esito dell’odierno dibattimento, rileva quanto segue. Con atto dell’11.12.2009, N°. 3294/1223/1223pf 08/09 AA/ac la Procura federale deferiva alla C.D.T. del C.R. Abruzzo il Sig. Gianluca Pescatore, per doppio tesseramento. Nello stesso periodo, infatti, il calciatore risultava tesserato con la Pol. Viribus Unitis e con l’ASD Montesilvano Calcio. La C.D.T. del C.R. Abruzzo notificava a sua volta un provvedimento di fissazione di una riunione per la discussione del deferimento. Con decisione pubblicata su C.U. N°. 43 dell’11.2.2010 del C.R. Umbria, veniva comminata al Sig. Gianluca Pescatore la sanzione della squalifica per due anni. A seguito di tale provvedimento il sopra citato tesserato appellava tempestivamente la decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale con atto del 10.3.2010, adducendo come argomento di difesa il difetto di notifica di entrambi gli atti, nonché il fatto di aver ricevuto comunicazione di svincolo dalla Pol. Viribus Unitis solo verbalmente e non tramite raccomandata A/R, come sancito dall’art 107, comma 6, delle N.O.I.F. A causa del mancato ricevimento di tale atto tramite raccomandata non avveniva il perfezionamento dello svincolo causa la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del tesserato. Alla luce di tali eventi, in data 10.2.2010, il Sig. Pescatore produceva una dichiarazione sottoscritta dal Sig. Della Corte, ai tempi dei fatti vice Presidente della Pol. Viribus Unitis con delega di firma. In tale lettera il Sig. Della Corte confessava di essere il responsabile di tale omissione, affermando di non aver comunicato alcuno degli atti, di cui sopra, tutti indirizzati al suddetto calciatore, in quanto non lo riteneva più tesserato per la Pol. Viribus Unitis. In realtà, all’epoca della notifica degli atti, il Sig. Gianluca Pescatore risultava ancora tesserato per la suddetta Polisportiva in quanto non si era perfezionata la procedura di svincolo, a seguito di un comportamento omissivo posto in essere dalla Pol. Viribus Unitis, che non aveva inviato la raccomandata a/r al calciatore, ai sensi dell’art. 107 N.O.I.F., comma 6, non facendo in tal modo perfezionare la procedura di svincolo. Alla luce di tali eventi la Commissione Disciplinare Nazionale, con decisione pubblicata col C.U. N. 75/CDN accoglieva parzialmente l’impugnazione del Sig. Pescatore e, in quella sede, rimetteva alla Procura federale l’accertamento di un’eventuale responsabilità della Pol. Viribus Unitis. Nel merito si osserva che, dai fatti posti a fondamento della richiesta del deferimento da parte della Procura federale, e dalla ricostruzione dei fatti, si evince una responsabilità del Sig. Della Corte, che ha confessato di essere il responsabile delle omissioni sopra citate per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, CGS, nonché della violazione dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali, di cui sempre all’art. 1, comma 1, CGS, con riferimento all’art. 107, comma 6, delle NOIF, e conseguentemente della Pol. Viribus Unitis a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascrivibili al Sig. Della Corte, all’epoca Vice-Presidente con potere di firma, della suddetta Polisportiva . Sanzioni eque, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni: per Sig. Antonio Della Corte, l’inibizione per mesi 6 (sei); per la Polisportiva Viribus Unitis l’ammenda di 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).
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