F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010 (342) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MORATTI Massimo (Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa), PREZIOSI Enrico (Socio di riferimento della Società Genoa Cricket & Football Club Spa) e delle Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa – (nota N°. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 03 del 09.07.2010
(342) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MORATTI Massimo (Presidente della Società FC Internazionale Milano Spa), PREZIOSI Enrico (Socio di riferimento della Società Genoa Cricket & Football Club Spa) e delle Società FC INTERNAZIONALE MILANO Spa e GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB Spa - (nota N°. 8430/139pf09-10/SP/blp del 31.5.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 31 maggio 2010 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione, i Signori Massimo Moratti (Presidente della Società Football Club Internazionale Milano Spa), Enrico Preziosi (socio di riferimento della Genoa Cricket & Football Club Spa, nonché le Società Football Club Internazionale Milano Spa (più in avanti, Inter) e Genoa Cricket & Football Club Spa (più in avanti Genoa), per rispondere: il Moratti della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, C.G.S., per avere avuto contatti, finalizzati alla “compravendita” di alcuni calciatori, con l'inibito Sig. Preziosi; il Preziosi della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 19 comma 2, lettera a, C.G.S., che prevedono l'impossibilità, per i tesserati inibiti, di rappresentare la propria Società in attività rilevanti per l'Ordinamento sportivo, nonché della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10 comma 1, C.G.S. per avere concorso nella violazione del citato Sig. Moratti; la Società Inter Spa per responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 C.G.S., per i comportamenti tenuti dal suo Presidente, la Società Genoa, ex art. 4 comma 2 C.G.S., per i comportamenti del suo socio di riferimento. Secondo per la Procura federale, infatti, il Moratti e il Preziosi, in data 20 maggio 2009, per quanto dichiarato dallo stesso Preziosi all'emittente locale Telenord, si sarebbero incontrati a colazione e, in quella circostanza, nonostante l'inibizione ancora in essere del Preziosi avrebbero raggiunto un accordo sulla valutazione dei calciatori Motta e Milito. Tale accordo, ad avviso della Procura, sarebbe confermato, oltre che dall'intervista rilasciata dello stesso Preziosi all'emittente tv, anche dal fatto che Preziosi non ha mai smentito o rettificato in alcun modo le citate dichiarazioni, riprese anche da molte importanti testate giornalistiche. Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memorie difensive. L'Inter e Moratti, in sintesi, sostengono che il citato incontro del 20 maggio 2009 non possa essere considerato come una vera e propria trattativa di mercato; la Procura non avrebbe tenuto nel dovuto conto, innanzitutto, le dichiarazioni rese dagli stessi deferiti al collaboratore della Procura: Preziosi, infatti, nel corso della famosa colazione di lavoro, avrebbe semplicemente fatto menzione delle trattative, già in corso e gestite dal personale a ciò preposto, aggiungendo che durante l’incontro non si è parlato dell’importo globale dell’operazione né di contropartite tecniche; Zarbano, Amministratore Delegato del Genoa, dichiara che la valutazione finale dei due calciatori in questione, in nome e per conto del Genoa, è stata stabilita da lui, senza che Preziosi sia mai intervenuto negli incontri. Pertanto la difesa evidenzia come tutte le deposizioni dei soggetti tesserati sentiti contengano affermazioni opposte alla ricostruzione della Procura, quindi incompatibili con le conclusioni per cui si sarebbe erroneamente giunti all’odierno deferimento. La difesa lamenta poi come la Procura non solo non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Moratti ma che, anzi, le abbia considerate mendaci per il solo fatto che il Presidente dell’Inter ha detto di non essere stato a conoscenza dell’inibizione del Preziosi. Tale circostanza, sempre secondo la difesa, sarebbe comunque irrilevante, posto che, se anche Moratti avesse effettivamente conosciuto lo status di inibito del suo Collega del Genoa, ciò di per se stesso non avrebbe comportato alcuna violazione normativa. In conclusione, non solo la Procura non sarebbe riuscita a provare la sua tesi ma, anzi, gli elementi istruttori, letti nella loro interezza, rappresenterebbero una vera e propria prova positiva a discarico dei deferiti, restando dunque, dell’intero impianto accusatorio, solo un’ipotesi non provata. Si conclude, pertanto, con la richiesta di proscioglimento del Dott. Moratti e della Società Inter da ogni contestazione di cui all’atto di deferimento. Il Genoa e Preziosi, invece, evidenziano in primis, nelle loro memorie difensive, la violazione da parte della Procura federale, dell’art. 32, comma 11 C.G.S., vigente all’epoca dei fatti (19-21 maggio 2009) per cui le indagini si sarebbero dovute concludere, in assenza di richiesta e concessione di proroghe eccezionali, entro l’inizio della successiva stagione sportiva (cosa che non sarebbe avvenuta nel caso in esame) e ciò senza che possa applicarsi, invece, la modifica regolamentare intervenuta il 28.5.09, successiva e pertanto, secondo la difesa, irretroattiva. A sostegno della tesi difensiva vengono citate precedenti decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale e Nazionale relative a casi, sempre secondo la difesa, identici al presente. Si sostiene, in sostanza, che il fatto storico della colazione oggetto di indagine sarebbe dovuto essere conoscibile alla Procura già il 20 maggio 2009; che l’assegnazione dell’indagine è datata 27 luglio 2009; l’acquisizione delle dichiarazioni audio è del 19 luglio 2009; il ricevimento della documentazione dall’Ufficio Tesseramenti è del 13 novembre 2009; l’audizione degli interessati termina il 22 dicembre 2009. Gli atti di indagine sarebbero perciò stati svolti, tardivamente e contra legem, tutti nella stagione sportiva 2009-10. Nel merito, comunque, si evidenzia come tutti i soggetti ascoltati sui fatti abbiano confermato che le trattative relative ai trasferimenti dei giocatori sono state condotte solo ed esclusivamente dall’A.D. del Genoa, Zarbano, e dai dirigenti del club milanese, Ghelfi e Branca. Ci si lamenta, pertanto, che la Procura abbia ritenuto disciplinarmente rilevante un incontro svoltosi a negoziazioni ancora non iniziate in cui i due soggetti deferiti hanno solo fatto un accenno ai trasferimenti, senza che ciò potesse rivestire il minimo requisito di esistenza e rilevanza giuridica in quanto il Preziosi e il Moratti non avrebbero svolto alcun ruolo attivo (sempre secondo le tesi difensive) nella nota trattativa, limitandosi, nel corso di un incontro conviviale, ad operare meri riferimenti a trattative che sarebbero stato poi portate avanti da altri dirigenti delle due Società. Per la difesa, insomma, l’incontro avuto fra gli odierni deferiti a colazione il 20 maggio 2009 non fu in alcun modo finalizzato a definire o anche solo ad impostare la trattativa di mercato, ma fu solo un colloquio riservato. Si chiede pertanto, in via preliminare, l’improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 32, comma 11, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti; in via principale, nel merito, il proscioglimento dei deferiti. Alla riunione odierna sono comparsi i difensori dei deferiti (Avv. Grassani per Genoa e Preziosi, Avv. Raffaelli e Avv. Cappellini per Inter e Moratti) che hanno rassegnato le proprie conclusioni, dopo ampia discussione, riportandosi, sostanzialmente, alle proprie memorie difensive nonché, per la Procura federale, il Procuratore Federale Dott. Stefano Palazzi e il collaboratore Dott. Lorenzo Giua, che hanno ribadito le proprie tesi e chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Massimo Moratti: 3 (tre) mesi di inibizione; - per il Sig. Enrico Preziosi: 6 (sei) mesi di inibizione; - per la Società Inter Spa: € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00) di ammenda; - per la Società Genoa Spa: € 90.000,00 (Euro novantamila/00) di ammenda. I motivi della decisione La Commissione, al termine della propria attività, esaminati gli atti, le allegazioni istruttorie, e ascoltate le parti, rileva quanto segue:
Non può accogliersi l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa che ipotizzava la violazione da parte della Procura federale dell'art. 32, comma 11 C.G.S.. Non essendoci stata, infatti, una formale denuncia da cui far decorrere il dies a quo per l'inizio delle indagini, non si può che prendere come punto di riferimento la lettera di incarico che il Procuratore invia al collaboratore, datata 27 luglio 2009; ad essa vengono allegati gli estratti, tratti dai rispettivi siti web, degli articoli dei vari quotidiani che danno risalto all'incontro Preziosi-Moratti: le date portate sulle stampe, fatte dai collaboratori della Procura, dei trafiletti sono tutte risalenti a non prima del 16 luglio 2009; ciò conferma, in mancanza di prova contraria, che le prime attività di indagine devono collocarsi in quei giorni, comunque senz'altro successivi al 28 maggio 2009, data dell'entrata in vigore della modifica dell'art. 32, comma 11, C.G.S., che pone ora come limite alle indagini della Procura non più il 30 giugno ma il 31 dicembre. In tale ottica le indagini del caso che ci occupa (la notitia criminis è giunta alla Procura dopo il 28 maggio 2009) sono state concluse tempestivamente entro la fine dell'anno 2009 e, pertanto, non hanno violato alcuna norma, non necessitando di alcuna richiesta di proroga. Nel merito risulta certo, per quanto dichiarato dallo stesso Preziosi al collaboratore della Procura, l’avvenuto incontro del 20 maggio 2009 fra i due odierni deferiti. In quella sede, sempre per ammissione del Preziosi, anche a seguito della citata intervista resa all’emittente tv Telenord e riportata (e mai smentita) sul sito web della stessa emittente, il patron del Genoa ha dichiarato di aver incontrato Moratti e di avere raggiunto un accordo sulla valutazione dei due calciatori (Motta e Milito) “ci siamo stretti la mano”; di non voler entrare nei dettagli ma di “rilevare solo che dell’affare fa parte Acquafresca”. Tale comportamento pare a questa Commissione assolutamente prodromico alla conclusione dei contratti, poi stipulati dagli amministratori delegati delle due Società, e pertanto integra gli estremi delle violazioni di cui al deferimento. Non può infatti sostenersi, come fa la difesa del Genoa, che nell’incontro avvenuto fra Preziosi e Moratti i due deferiti non abbiano avuto alcun ruolo attivo, o non abbiano contribuito ad impostare o definire la trattativa, solo perché i contratti sarebbero poi stati perfezionati in un momento successivo da altri soggetti. Al contrario sembra potersi affermare che proprio l’incontro fra i due odierni deferiti, massimi esponenti delle due Società, sia stato momento fondamentale per la successiva piena definizione dell’accordo, che prende le mosse proprio da quella colazione di lavoro, intervenuta il 20 maggio 2009, al termine della quale il Sig. Preziosi era persino già in grado di dire che fra le contropartite tecniche sarebbe entrato il calciatore Acquafresca (circostanza poi puntualmente verificatasi). Non pare possa attribuirsi eccessivo valore, come vorrebbe invece la difesa, ai distinguo che fa poi Preziosi in sede di audizione col collaboratore della Procura. Lungi, infatti, dallo smentire l'accaduto, il massimo dirigente genoano, di fatto, conferma di aver parlato col Moratti, quel 20 maggio, e proprio di quanto dichiarato all’emittente televisiva locale (“Confermo di essermi incontrato a Milano con Moratti verso la fine di maggio 2009 e di aver parlato con lui di quanto ho dichiarato a Telenord”). Il Presidente interista, d'altra parte, doveva in ogni caso essere a conoscenza che il suo interlocutore era soggetto inibito (peraltro in seguito a nota vicenda, che ebbe vasta eco nell'ambiente sportivo, e portò, nel maggio 2005, all’inibizione del Preziosi per ben cinque anni) e, perciò, non avrebbe dovuto acconsentire ai contatti col Preziosi, rivelatisi poi di assoluta importanza ai fini della conclusione dell'accordo definitivo, circa il trasferimento dei citati calciatori. Il dispositivo
Per tali motivi questa Commissione delibera di infliggere: al Sig. Enrico Preziosi l'inibizione di mesi 6 (sei); al Sig. Massimo Moratti l'inibizione di mesi 3 (tre); e per l'effetto, alla Società Genoa Cricket & Football Club Spa la sanzione pecuniaria di Euro 90.000,00 (Euro novantamila/00) di ammenda, e alla Società F.C. Internazionale Milano Spa quella di € 45.000,00 (Euro quarantacinquemila/00).
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