F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04 del 19.07.2010 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA VELTRONI (Presidente della Società AC Sansovino Srl) e della Società AC SANSOVINO Srl – (nota N°. 7391/775 PF 09-10/GT/dl del 4.5.2010).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04 del 19.07.2010 (314) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: VALENTINA VELTRONI (Presidente della Società AC Sansovino Srl) e della Società AC SANSOVINO Srl - (nota N°. 7391/775 PF 09-10/GT/dl del 4.5.2010). Con provvedimento assunto in data 04/05/2010 la Procura federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Nazionale la Sig. Valentina Veltroni nonché la Società AC Sansovino Srl per rispondere la prima della violazione dell’articolo 1, comma 1, C.G.S., concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali e dell’articolo 8, commi 9 e 10 e 15, C.G.S., in relazione all’articolo 94 ter, comma 11, N.O.I.F. per non avere provveduto al pagamento delle somme dovute in base al lodo inappellabile ed immediatamente esecutivo del Collegio Arbitrale c/o la LNP di cui al C.U. N°. 8 del 15/10/08 emesso in seguito alla controversia insorta tra la Società Sansovino dalla stessa presieduta ed il proprio calciatore Daniele Grassi e la seconda, Società Sansovino Srl, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per i fatti ascritti al proprio Presidente ai sensi e nei termini di cui all’articolo 4, comma 1 del C.G.S. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento di Valentina Veltroni e della Sansovino Srl ed ha chiesto di infliggere la sanzione della inibizione di mesi 10 per la Signora Valentina Veltroni e la sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione per la Società deferita, oltre alla ammenda di € 18.000,00 (Euro diciottomila/00). Né il Presidente Valentina Veltroni né la Società producevano memorie a difesa e non sono comparsi dinanzi a questa Commissione Nazionale di Disciplina. Considerato che l’inadempimento contestato dalla Procura federale risulta documentalmente provato e tenuto conto che il termine per l’adempimento di quanto prescritto nel lodo ha carattere certamente perentorio e che sul punto vi è giurisprudenza unanime. Considerato altresì, che si tratta di un inadempimento totale e non solo di un ritardo deve concludersi che il deferimento della Società e del Presidente appare fondato. La integrazione della fattispecie contestata determina la comminatoria delle sanzioni previste dal Codice, sia per il Presidente che per la Società deferita; P.Q.M. In accoglimento del deferimento, riconosciuta la responsabilità degli incolpati, tenuto conto di tutte le circostanze, commina alla Sig.ra Valentina Veltroni la sanzione della inibizione di mesi 10 (dieci) ed alla Società AC Sansovino Srl quella della penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2010-2011, oltre all’ ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00).
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