F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04 del 19.07.2010 (334) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente e Legale Rappresentante della Società Torino Calcio Femminile ASD), e della Società TORINO CALCIO FEMMINILE ASD – (nota N°. 8227/1370 PF 09-10/SP/AM/ma del 24.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 04 del 19.07.2010
(334) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente e Legale Rappresentante della Società Torino Calcio Femminile ASD), e della Società TORINO CALCIO FEMMINILE ASD - (nota N°. 8227/1370 PF 09-10/SP/AM/ma del 24.5.2010).
Il deferimento
Con provvedimento del 24 maggio 2010, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione:
● il Sig. Roberto Salerno, Presidente e Legale Rappresentante della Società Torino Calcio Femminile ASD, per la violazione dell’art. 1, comma 1 e 5, comma 1, C.G.S., per avere espresso, mediante le dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del Torino Calcio Femminile ASD del 15 marzo 2010, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell’ambito federale ed in particolare del Sig. Giancarlo Padovan, Presidente della Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, idonei a ledere direttamente o indirettamente il prestigio e la credibilità delle Istituzioni federali;
● la Società Torino Calcio Femminile ASD, per la violazione di cui agli artt. 4, commi 1, e 5, comma 2, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. I deferiti non facevano pervenire alcuna memoria difensiva nei termini previsti.
Il Patteggiamento
All’inizio della riunione odierna è stata depositata dal Sig. Roberto Salerno e dalla Società Torino Calcio Femminile ASD istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura federale ha espresso il proprio consenso. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Salerno e la Società Torino Calcio Femminile ASD hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 24 C.G.S. [“pena base per il Sig. Roberto Salerno, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a mesi 3 (tre); pena base per la Società Torino Calcio Femminile, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 C.G.S. a € 500,00 (Euro cinquecento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, C.G.S. secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Roberto Salerno; ▪ ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento/00) alla Società Torino Calcio Femminile ASD; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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