F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010 (337) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ORLANDO (Calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport), ANGELO TRIARICO (Dirigente della Società Ostuni Sport) e della Società OSTUNI SPORT – (nota N°. 8257/1447 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 25.5.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010
(337) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE ORLANDO (Calciatore attualmente tesserato per la Società Ostuni Sport), ANGELO TRIARICO (Dirigente della Società Ostuni Sport) e della Società OSTUNI SPORT - (nota N°. 8257/1447 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 25.5.2010).
La Procura Federale, con atto del 25 maggio 2010, ha deferito a questa Commissione il calciatore Orlando Giuseppe, il dirigente della Società Ostuni Sport, Sig. Triarico Angelo, la Società Ostuni Sport ed ha contestato al primo ed al secondo la violazione degli artt. 1 comma 1, 10 comma 6, 22, commi 6 e 8 C.G.S., alla terza la sussistenza della responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 C.G.S., stante le violazioni rispettivamente ascritte ai due tesserati. Si legge nella parte motiva del deferimento che, a seguito di un esposto della Società Bacoli Sibilla Flegrea partecipante con la Società Ostuni Sport al campionato Nazionale Serie D stesso girone H, era stato accertato che il calciatore Orlando Giuseppe, tesserato per la Società Ostuni Sport a far data dal 5 dicembre 2009, aveva partecipato in favore di tale Società a 10 gare di campionato, disputate dal 6 dicembre 2009 al 21 febbraio 2010, senza aver scontato la squalifica per due gare, che gli era stata inflitta dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Emilia Romagna in relazione alla gara della Coppa Italia Eccellenza del 2 dicembre 2009, alla quale egli aveva preso parte con la Società Il Senio Alfonsine Fusignano con cui era all’epoca tesserato, squalifica che risultava pubblicata sul C.U. N°. 24 del 10 dicembre 2009. Era stato altresì accertato che la Società Ostuni Sport al momento del tesseramento del calciatore Orlando Giuseppe era stata eliminata dalla Coppa Italia, così deducendosi che la squalifica del calciatore doveva essere scontata, anziché nelle gare di Coppa Italia, nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova Società, e quindi in quelle del campionato di competenza. Alla riunione del 10 giugno scorso, fissata da questa Commissione per la discussione del Deferimento, comparivano la Procura Federale e per i deferiti il loro difensore munito di procura, il quale chiedeva la concessione dei termini a difesa, deducendo che la Società Ostuni Sport non aveva ricevuto la convocazione a comparire in quanto inviata ad un numero di fax non più attivo, invece che al nuovo numero di fax che essa Società si era premurata di comunicare al Comitato Interregionale in tempi non sospetti, in quanto di gran lunga antecedenti il Deferimento. Questa Commissione, con ordinanza di pari data, resa nella opposizione della Procura federale che riteneva non sussistenti i presupposti per la concessione dei termini attesa le regolare comunicazione degli atti alle parti deferite, disponeva accertamenti presso il Comitato Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’attuale censimento della Società Ostuni Sport, nonché ai numeri di telefono e di telefax riferibili alla stessa e, nel contempo, sospendeva il procedimento sino all’esito degli accertamenti. Ricevuta tutta la documentazione richiesta, questa Commissione fissava per la ripresa del dibattimento la riunione odierna. I Signori Angelo Triarico e Giuseppe Orlando e la Società Ostuni Sport hanno fatto pervenire a questa Commissione, a mezzo del difensore in delega, la memoria difensiva ed hanno concluso per il rigetto del Deferimento e per il conseguente proscioglimento. Sono comparsi la Procura Federale ed i deferiti assistiti dal proprio difensore, insistendo ognuno per l’accoglimento delle rispettive istanze. La Procura Federale, più in particolare, in una all’accoglimento del Deferimento, ha chiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: squalifica del calciatore Orlando Giuseppe per anni 2 (due); inibizione del dirigente Triarico Angelo per anni 2 (due), in quanto, svolgendo egli le mansioni di accompagnatore ufficiale della squadra, aveva sottoscritto tutte le distinte delle gare elencate e dichiarato il regolare tesseramento dei giocatori impiegati e la loro partecipazione alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza; penalizzazione a carico della società Ostuni Sport di punti 10 (dieci) in classifica ed ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00). I deferiti deducono che, nella ipotesi in cui il calciatore sanzionato in gare di Coppa Italia non possa scontare la squalifica in gare della medesima competizione della stagione in corso, deve scontare tale squalifica nelle gare di Coppa Italia della stagione successiva, a ciò deponendo la interpretazione degli artt. 19 e 22, comma 6 C.G.S. La tesi difensiva dei deferiti appare fondata. Pacifici i fatti in quanto documentalmente provati, trova applicazione nel caso in esame l’art. 22, comma 6 C.G.S., nella parte in cui, confermando la regola contenuta nell’art. 19, comma 11.1 ultima parte C.G.S. sulla separazione delle competizioni, dispone che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”. La norma precisa altresì che “qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato Società, anche nel corso della stagione (…), la squalifica è scontata in deroga al comma tre, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova Società (…), ferma la distinzione di cui all’art. 19 comma 11.1 ed 11.3 CGS”. Prosegue la norma che “la distinzione prevista dall’art. 19 comma 11.1 ultima parte non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. Pertanto il calciatore di che trattasi, non avendo potuto scontare la squalifica nella Coppa Italia 2009/2010, stante l’esclusione da tale competizione della Società Ostuni Sport, dovrà scontare la squalifica stessa nella Coppa Italia della stagione 2010/2011, fermo restando che, ove il calciatore stesso risultasse tesserato per altra Società non partecipante a siffatta competizione, la squalifica andrebbe scontata nelle gare ufficiali della prima squadra, rimanendo così rispettato il principio della effettività della sanzione. P.Q.M. proscioglie Giuseppe Orlando, Angelo Triarico e la Società Ostuni Sport dalle incolpazioni loro rispettivamente contestate.
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