F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010 (357) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARTINO NUNZIATA (Calciatore attualmente tesserato per la Società Moniego Calcio), FRANCO SCIARRADI e FULVIO PESTELLINI (Dirigenti della Società AC Sangiovannese 1927 Spa) e le Società AC SANGIOVANNESE 1927 Spa e MONIEGO CALCIO – (nota N°. 8734/1588 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 10.6.2010).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 05 del 22.07.2010
(357) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARTINO NUNZIATA (Calciatore attualmente tesserato per la Società Moniego Calcio), FRANCO SCIARRADI e FULVIO PESTELLINI (Dirigenti della Società AC Sangiovannese 1927 Spa) e le Società AC SANGIOVANNESE 1927 Spa e MONIEGO CALCIO - (nota N°. 8734/1588 PF 09-10/SP/AM/AA/ac del 10.6.2010).
A seguito di segnalazione effettuata, con nota del 24.06.2010, dal Presidente della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), il Procuratore Federale Vicario e il Sostituto Procuratore Federale hanno rilevato l'irregolare impiego del calciatore Sig. Massimo Nunziata da parte della AC Sangiovannese 1927 Spa in occasione della disputa di quattro gare (meglio individuate in seno all'atto di deferimento) valevoli per il Campionato Nazionale “D. Berretti” S.S. 2009-2010. In particolare, é emerso che il calciatore di cui trattasi fosse stato impiegato in costanza di tesseramento con la Società sportiva di originaria appartenenza, ovvero l'AC Moniego Calcio. Di qui il deferimento e il relativo procedimento disciplinare sia nei riguardi dell'atleta che dei dirigenti dell'AC Sangiovannese, Signori Franco Sciarradi e Fulvio Pestellini (per aver dichiarato la regolarità del tesseramento del calciatore mediante la sottoscrizione delle distinte di gara), oltre che dell'AC Sangiovannese 1927 Spa e dell'AC Moniego Calcio, a titolo di responsabilità oggettiva. Nei termini assegnati, solo l'AC Moniego Calcio ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Dott. Benedetti, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità a carico di tutti i soggetti deferiti, ha chiesto l'irrogazione delle seguenti sanzioni: ▪ anni 2 (due) di squalifica a carico del Sig. Massimo Nunziata; ▪ anni 2 (due) di inibizione ciascuno a carico dei Signori Franco Sciarradi e Fulvio Pestellini; ▪ punti 4 (quattro) di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Giovanissimi nella Stagione Sportiva 2010/2011 e l’ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00) a carico dell'AC Sangiovannese 1927 Spa; ▪ ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) a carico della AC Moniego Calcio; La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva come le violazioni ascritte ai soggetti deferiti risultino ampiamente e pacificamente comprovate per tabulas (tabulati meccanografici Lega Pro), di talché deve essere escluso in radice un eventuale esonero dalle responsabilità così come ascritte agli incolpati. Quanto alle deduzioni formulate dall'AC Moniego Calcio, si ritiene che le stesse siano prive di qualsivoglia concreta rilevanza. Invero, contrariamente a quanto assunto dalla Società incolpata, si evince come quest'ultima fosse assolutamente consapevole del mancato perfezionamento del tesseramento del Nunziata in forza all'AC Sangiovannese 1927 Spa; infatti, nella memoria difensiva, si precisa che fu proprio il genitore del Sig. Nunziata a comunicare la superiore circostanza alla fine del mese di gennaio 2010, restituendo, addirittura, la lista di trasferimento. Di conseguenza, poiché gli incontri di calcio cui ha preso parte il calciatore in posizione irregolare di tesseramento hanno avuto luogo nel periodo compreso tra il 06/02/2010 e il 27/03/2010, la responsabilità oggettiva in capo all'AC Moniego Calcio deve ritenersi pacifica. Tuttavia, alla luce di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, questa Commissione Disciplinare Nazionale ritiene di poter operare una graduazione dei profili di responsabilità ascritti all'AC Moniego Calcio atteso che, con buon grado di ragionevolezza, la condotta addebitata al proprio tesserato non é alla medesima materialmente riferibile, né la compagnie sportiva ha tratto vantaggio alcuno dal richiamato comportamento. Pertanto, nei riguardi dell'AC Moniego Calcio, la sanzione sportiva può essere equamente graduata, impregiudicato il principio della responsabilità oggettiva. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento e, per l'effetto dispone l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
▪ 6 (sei) mesi di squalifica a carico del Sig. Massimo Nunziata;
▪ 6 (sei) mesi di inibizione ciascuno a carico dei Signori Franco Sciarradi e Fulvio
Pestellini;
▪ 3 (tre) punti di penalizzazione, da scontarsi nel Campionato Nazionale “D. Berretti” nella
Stagione Sportiva 2010/2011, a carico della AC Sangiovannese 1927 Spa;
▪ € 200,00 (Euro duecento/00) di ammenda a carico dell'AC Moniego Calcio.
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